Le parti del contratto decidono le conseguenze dell’inadempimento

Pubblicato il 10 maggio 2010 Con sentenza n. 9504 del 2010 la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha confermato il principio fissato dai giudici di merito circa le conseguenze dell’inadempimento contrattuale avvenuto tra due società in merito alla vendita di complessi immobiliari.

Per valutare gli effetti da ricondurre all’inosservanza di un contratto occorre rifarsi a quanto le parti hanno stabilito in sede di accordo. Se con questo si è statuito che il mancato adempimento è causa di risoluzione contrattuale, non sarà possibile dar luogo a risarcimento del danno. Nel caso discusso davanti alla Corte, le parti avevano deciso di collegare il mancato pagamento del prezzo ad una condizione risolutiva della vendita immobiliare; di conseguenza l’inadempienza dell’obbligo negoziale non può essere fonte di obbligo di risarcire il danno.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuova chance per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci anche nel 2026

12/03/2026

Contributo assunzioni under 36 editoria 2025 al via: requisiti, importo e domanda

12/03/2026

CCNL Edilizia artigianato - Verbale di accordo del 10/2/2026

12/03/2026

Premi di risultato e welfare aziendale, nuova valutazione di convenienza

12/03/2026

Ccnl Edilizia artigianato. Regolamento FAQS

12/03/2026

Premi di risultato e welfare: nuove valutazioni di convenienza

12/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy