Le parti sociali firmano l’intesa per il settore degli studi professionali

Pubblicato il 24 ottobre 2013 È stata sottoscritta a Roma, in data 22 ottobre 2013, da Confprofessioni e dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs un’intesa finalizzata a disciplinare alcuni strumenti integrativi a sostegno del reddito per i dipendenti degli studi professionali e delle società collegate in regola con i versamenti agli enti bilaterali da almeno 18 mesi.

Finora, il settore degli studi professionali non ha goduto di un sistema di ammortizzatori sociali a regime, avendo potuto accedere alla cassa integrazione straordinaria in deroga solo in tempi recenti.

Con la nuova intesa, invece, si ammette la possibilità per i dipendenti degli studi e delle società/aziende ad essi collegate di poter beneficiare di una serie di misure di sostegno al reddito, utilizzando le risorse che la bilateralità del settore (composta da tre organismi nazionali paritetici) ha accantonato e che annualmente potrà, ora, essere messa a disposizione nel settore in questione.

Le parti stipulanti l’intesa, dunque, hanno convenuto di avviare, proprio tramite l’ente bilaterale di settore a livello nazionale, un sistema sperimentale di prestazioni integrative del reddito, per il triennio 2013 – 2015, a favore dei dipendenti che si trovano in situazioni di crisi.

Nello specifico, l’aiuto sarà concesso:

- nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, con un intervento integrativo del 20% dell’indennità ASpI;
- nei casi di crisi aziendale per i lavoratori di strutture che percepiscono prestazione di cassa integrazione in deroga;
- per i lavoratori cui si applicano i contratti di solidarietà difensivi.

Grazie a tale accordo, sarà possibile, inoltre, garantire ai lavoratori coinvolti anche percorsi di riqualificazione professionale oppure la possibilità di beneficiare della continuità della copertura sanitaria e sociale e degli interventi di politiche attive del lavoro.

Tali prestazioni potranno essere erogate alle strutture che applicano integralmente il CCNL di settore e che sono in regola con i versamenti alla bilateralità da almeno 18 mesi dalla richiesta di intervento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Congedo parentale, busta paga di aprile 2024 e arretrati in Uniemens

26/04/2024

Permessi retribuiti per disabilità grave: riproporzionati in caso di part time

26/04/2024

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy