Le perdite non bloccano il passaggio dal consolidato alla fusione societaria

Pubblicato il 07 luglio 2009 L’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale non rende elusiva l’operazione di fusione societaria. Se la società incorporante/consolidante rispetta i limiti di legge, può riportare le perdite fiscali che sono state conseguite prima dell’avvio della tassazione di gruppo e che non hanno potuto essere trasferite nel consolidato, in base al divieto posto dall’articolo 118, comma 2 del Tuir. Per fare tutto ciò è, però, necessario che sussistano le valide ragioni economiche che rendono l’operazione non elusiva. Queste sono le conclusioni a cui è giunta l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 174/E di ieri. L’interpello è stato avanzato da una società che nel 2003 ha eseguito un'operazione di conferimento assumendo il ruolo di controllante di un gruppo di imprese. L’istante vuole sapere dal Fisco se in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 172 del Tuir (“vitality test” sui ricavi e costo del personale e limite del patrimonio netto), le perdite d’imposta realizzate anteriormente all’opzione possano essere riportate successivamente alla fusione, anche se si tratta di elementi negativi che in virtù del regime del consolidato non potevano essere compensati. L’agenzia delle Entrate sottolinea, in primo luogo, l’esistenza delle valide ragioni economiche che hanno reso possibile l’operazione straordinaria, per le quali le perdite possono essere compensate anche dopo l’incorporazione della società conferitaria. In questo caso, infatti, l’incorporante utilizza le perdite a fronte di redditi che deriveranno dalla re-incorporazione della propria azienda a suo tempo conferita. In conclusione, quindi, la risoluzione n. 174/E/2009 specifica che l’utilizzo di perdite fiscali pregresse nell’esercizio di opzione per la tassazione di gruppo, non risulta contraria ai vincoli posti dall’articolo 118, comma 2 del Tuir - che prevede l’utilizzo in compensazione delle perdite pregresse all’interno del consolidato solo se formate in un esercizio ricompreso nel periodo di validità dell’opzione – a patto che siano rispettati gli elementi di verifica specificatamente richiesti dal legislatore per eseguire l’operazione (articolo 172 del Tuir).
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