Le quotate allo sprint sugli statuti

Pubblicato il 29 marzo 2006

La nuova legge sul risparmio (L. 262/05) sarà in questi giorni e nei prossimi a venire messa alla prova nei Cda e nelle assemblee straordinarie dei soci, che saranno chiamati ad approvare i bilanci chiusi al 31 dicembre 2005 ed, eventualmente, impegnati anche nelle votazioni di cariche sociali e modifiche statutarie. Le norme della legge che impongono modifiche statutarie non sono imposte a qualsiasi emittente, ma solo a società quotate in mercati regolamentati italiani o in Paesi Ue. Alcune norme sono di immediata applicazione a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente legge (12 gennaio 2006); mentre altre presuppongono un regolamento Consob e alcune richiedono un recepimento statutario. Per le società che si quotano, infatti, nel corso del 2006 è previsto che insieme al prospetto informativo per l’ammissione alla quotazione presentino uno statuto già rispondente alle prescrizioni della legge sul risparmio, anche prima del 12 gennaio 2007 (termine ultimo previsto per l’adeguamento degli statuti). L’organo competente ad adottare le modifiche statutarie, oltre all’assemblea straordinaria (art. 2365, comma .c.), è l’organo amministrativo nel caso si tratti di “adeguamento dello statuto a disposizioni normative”. Pertanto, quasi tutte le Spa hanno adeguato i loro statuti alle norme previste dalla legge sul risparmio, attribuendo ai Cda la competenza ad adottare le suddette modifiche senza con ciò dovere distinguere se si tratti di modifiche “automatiche” oppure “discrezionali”.  

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