Le Rsu soppiantano le Rsa nella concertazione della mobilità

Pubblicato il 27 settembre 2013 La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 21910 del 26 settembre 2013, respinge un ricorso avanzato da Cgil, Cisl e Uil contro una sentenza sulla comunicazione delle procedure di mobilità e ribadisce quanto decretato dai gradi precedenti.

Si afferma che la procedura di mobilità va necessariamente comunicata alla Rsu - rappresentanze sindacali unitarie - e può anche non essere comunicata a tutte le sigle sindacali presenti in azienda.

Dagli accordi sulla concertazione del 23 luglio 1993, le organizzazioni firmatarie acquistano il diritto di promuovere la formazione delle Rsu e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando così alla costituzione di proprie Rsa. Le Rsu subentrano alle Rsa nella titolarità dei diritti, dei permessi e libertà sindacali nonché nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy