Le spese di distribuzione non sono pubblicitarie e detraggono l'Iva

Pubblicato il 19 agosto 2013 La Commissione tributaria regionale Liguria, con la sentenza 34/1/2013, respinge il ricorso del Fisco che aveva riqualificato come costi pubblicitari le spese di distribuzione di prodotti legati ad un contratto internazionale e provvedeva al recupero dell'Iva portata in detrazione. La Ctp aveva accolto il ricorso della contribuente.

Per la Ctr, l'insieme dei servizi resi dalla società distributrice italiana per conto della società straniera va qualificato secondo il principio di accessorietà (art. 12 del DPR n. 633/1972) e non può essere riqualificato dalle Entrate come pubblicitario. Le prestazioni accessorie, quindi, come l'operazione principale, detraggono l'Iva.

Nel caso di specie i giudici nella loro analisi evidenziavano, inoltre, la mancanza di autonomia del distributore a definire le prestazioni promozionali, che secondo il contratto devono essere concordate con il committente, e il fatto che le voci delle fatture in esame riservate alla pubblicità e alla promozione dei prodotti non fossero compilate.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy