Le spese per i convegni non sono di rappresentanza se l’attività è contemplata nello Statuto

Pubblicato il 24 dicembre 2012 Se l’attività di organizzazione di convegni rientra tra le attività tipiche della società e ciò si evince anche dallo Statuto societario, le spese sostenute per tale finalità non possono essere considerate di rappresentanza.

La precisazione giunge dalla Ctr Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 102/7/2012.

L’Agenzia delle Entrate, con un avviso di accertamento notificato nei confronti di una società cooperativa, aveva provveduto a riprendere a tassazione, considerandole come spese di rappresentanza, parte dei costi che la società aveva sostenuto per organizzare un convegno.

La società, in effetti, contempla questa attività tra le “finalità istituzionali” riportate anche nello Statuto all’articolo 4, per cui ha già provveduto ad imputare i costi e i ricavi ottenuti dall’organizzazione dell’evento alla formazione del suo reddito imponibile.

Sostenendo tali motivazioni, la contribuente ricorre nei vari gradi di giudizio. La Ctr veneziana, confermando la posizione dei giudici di primo grado, respinge l’appello dell’Ufficio e lo condanna anche al pagamento delle spese.
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