Le ulteriori istruzioni INPS per il regime agevolato di artigiani e commercianti

Pubblicato il 13 febbraio 2015 Il messaggio INPS n. 1035 dell’11 febbraio 2015, ha fornito le modalità operative per l’uso delle nuove funzionalità predisposte per la gestione delle posizioni interessate dal regime agevolato, ex art.1, commi 77-84, Legge n. 190/2014, per gli artigiani ed i commercianti.

Specifica l’Istituto che la richiesta per l’adesione al regime agevolato potrà avvenire tramite due canali:

- istanza pervenuta attraverso apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti;

- presentazione di domanda cartacea alla sede di competenza.

In entrambi i casi, il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell’anno precedente all’anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell’anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente).

Ricorda, comunque l’INPS che, per riconoscere il regime agevolato, è necessario che, alla data della presentazione, la posizione sia attiva.

Adesione al regime agevolato

Posto che è possibile inserire domande solo per soggetti attivi e per i quali non sia presente un’emissione per l’anno di richiesta della domanda di adesione, sottolinea il messaggio che, nel caso in cui il soggetto in questione sia già beneficiario di una riduzione contributiva come ultrasessantacinquenne, la stessa dovrà essere annullata a favore della successiva richiesta di adesione al regime agevolato.

Rinuncia al regime agevolato

A seguito di domanda presentata dal contribuente sarà possibile inserire la rinuncia al regime agevolato che avrà sempre effetto dall’anno successivo alla domanda stessa.

Revoca dal regime agevolato

E’ possibile anche annullare - totalmente o parzialmente - il beneficio di regime agevolato a seguito di istruttoria di sede o a seguito di comunicazione da Agenzia Entrate dovuta a controlli fatti sulle dichiarazioni del contribuente e, chiaramente, tale funzione non è legata ad una richiesta presentata dal contribuente.
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