Lease back promosso con riserva

Pubblicato il 26 febbraio 2005

In risposta ad un interpello, la risoluzione n. 27, del 25 febbraio 2005, dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che, pur in assenza di una esplicita disposizione tributaria relativa al leasing dei beni immateriali, l'acquisto di un marchio mediante un contratto di locazione finanziaria non si sottrae dalla disciplina, in tema di ammortamento dei marchi, prevista dall'art. 103 del TUIR. Pertanto, i relativi canoni di locazione sono deducibili a condizione che la durata minima del contratto di leasing sia pari ad almeno cinque anni, cioè alla metà del periodo di ammortamento ordinario, in analogia con quanto previsto per i beni materiali, tenuto conto che la deducibilità del costo dei marchi è consentita in dieci anni (ai sensi del citato articolo 103 del Tuir).

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