Leasing, la cessione dei contratti “trascina” gli ammortamenti

Pubblicato il 28 marzo 2006

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E/2006, ha fornito alcuni chiarimenti sulla modifica al comma 7 dell’articolo 102 del Tuir, apportata dalla Finanziaria 2006 e, allo stesso tempo, ha affrontato alcune problematiche legate alla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria. In particolare, l’Agenzia ha voluto precisare il caso di imprese che subentrano, in virtù della cessione del contratto, nella veste di utilizzatrici di beni mobili o immobili assunti in leasing, e che per stabilire la durata del periodo di ammortamento di tali beni devono continuare a fare riferimento al settore di appartenenza del precedente utilizzatore, cioè del soggetto che ha ceduto il contratto. Queste conclusioni hanno lasciato aperte alcune perplessità. Nel caso specifico del leasing immobiliare, a partire dai contratti stipulati dopo il 3 dicembre 2005, la deducibilità fiscale dei canoni pagati dall’utilizzatore non è più consentita, come accadeva in precedenza, qualora il contratto avesse una durata non inferiore a otto anni, ma al verificarsi delle seguenti condizioni: la durata minima del contratto deve essere pari alla metà del periodo di ammortamento ipotizzabile nel settore di attività dell’utilizzatore (Dm 31.12.1988); in ogni caso tale durata minima deve essere compresa tra gli 8 e i 15 anni. 

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