L’edificio inagibile con impianto termico incassa il 55%

Pubblicato il 13 agosto 2009

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 215 del 12 agosto 2009, chiarisce che per la detrazione Irpef del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti devono sussistere due condizioni:

- l'esistenza dell'edificio, fabbricato di qualsiasi categoria catastale purché esistente, provata dalla iscrizione dello stesso in catasto (o dalla richiesta di accatastamento) e dal pagamento dell'Ici se dovuta, restando esclusi i fabbricati di nuova costruzione;

- la presenza di un impianto di riscaldamento funzionante, ossia, secondo il Dlgs 311/2006, di un "impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali : stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW."

In merito al caso sottoposto dall’interpellante l’Agenzia ritiene che la condizione di inagibilità conseguente agli eventi sismici, di un fabbricato da cui deriva la classificazione catastale di unità collabente (F2), non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.

Gioia Lupoi

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