Legali, par condicio

Pubblicato il 25 settembre 2008
Nella liquidazione del compenso di un avvocato d'ufficio il giudice, tenendo conto dell'impegno professionale del difensore, è vincolato solo al tetto massimo indicato dalle tabelle professionali, non dovendo necessariamente conferire allo stesso un compenso parametrato al minimo tabellare. Il legale d'ufficio deve essere retribuito alla stregua del libero professionista. E' quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 36313 del 22 settembre 2008, decisione con la quale è stato respinto il ricorso della procura di Palermo contro la liquidazione di un compenso, giudicato troppo alto, che era stato riconosciuto ad un avvocato d'ufficio.
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