Legato ad effetti reali, riconoscimento senza confini

Pubblicato il 18 ottobre 2017

Le autorità di uno Stato membro non possono negare – ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue n. 650/2012 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione ed all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”- il riconoscimento degli effetti reali del legato “per rivendicazione”, conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale il testatore abbia optato conformemente all’art. 22 del sopra citato Regolamento, qualora il diniego si fondi sul motivo per cui tale legato abbia ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

E’ questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione seconda, con sentenza del 12 ottobre 2017 – causa C 218/2016 - chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, circa l’interpretazione del citato Regolamento Ue n. 650/2012, nell'ambito di una controversia azionata da una signora polacca e finalizzata ad ottenere la redazione, presso un notaio stabilito, di un testamento pubblico che contenesse un legato per rivendicazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy