Legato ad effetti reali, riconoscimento senza confini

Pubblicato il 18 ottobre 2017

Le autorità di uno Stato membro non possono negare – ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue n. 650/2012 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione ed all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”- il riconoscimento degli effetti reali del legato “per rivendicazione”, conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale il testatore abbia optato conformemente all’art. 22 del sopra citato Regolamento, qualora il diniego si fondi sul motivo per cui tale legato abbia ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

E’ questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione seconda, con sentenza del 12 ottobre 2017 – causa C 218/2016 - chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, circa l’interpretazione del citato Regolamento Ue n. 650/2012, nell'ambito di una controversia azionata da una signora polacca e finalizzata ad ottenere la redazione, presso un notaio stabilito, di un testamento pubblico che contenesse un legato per rivendicazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus psicologo, domande entro il 14 novembre

22/10/2025

CU 2025: via alla richiesta massiva dei dati nel cassetto fiscale

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: pagamenti PA ai professionisti e definizione tributi locali

21/10/2025

Nuove regole per i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo

21/10/2025

CNDCEC: confermate per il 2026 le quote di contribuzione annuale

21/10/2025

Soggetto abilitato alla firma delle dichiarazioni fiscali

21/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy