Con la legge di bilancio 2025 il legislatore ha ulteriormente prorogato al 2025 la detrazione fiscale del 50% prevista in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il beneficio, come per il passato, spetta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe “A” per i forni, alla classe “E” per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe “F” per i frigoriferi e i congelatori.
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Questo intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.
La detrazione spetta anche al contribuente che ha sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione. Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, ad esempio, soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il cd. ”bonus mobili” per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due (circolare n. 21/E/2010, risposta 2.5). Per ottenere il bonus è necessario, inoltre, che la data dell’inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Per fruire del “bonus mobili” è necessario, in primis, che gli mobili o gli elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. In generale, possono beneficiare del “bonus mobili”:
Tra i soggetti interessati alla detrazione rientrano anche:
Mutuando i concetti già espressi in materia di recupero del patrimonio edilizio, possono beneficiare del “bonus mobili” anche i familiari conviventi del possessore/detentore dell’immobile, a condizione che:
Diversamente da quanto previsto nel caso delle detrazioni per ristrutturazione edilizia, il bonus mobili non si trasferisce agli eredi in caso di successione. A chiarirlo è la circolare 17/E/2015 nella quale l’Agenzia ha evidenziato che il “bonus mobili” non può essere fruito dagli eredi perché l’agevolazione ha un presupposto diverso rispetto alla detrazione per ristrutturazione e la legge non prevede nessuna trasmissibilità.
Secondo la circolare 29/E/2013 il riferimento agli interventi di ristrutturazione non va inteso solo agli interventi tecnicamente qualificabili come di ristrutturazione edilizia, ma è necessario che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all’arredo, rispettivamente di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria oppure delle parti comuni di edificio residenziale, oggetto di interventi anche di manutenzione ordinaria.
La detrazione è, dunque, collegata agli interventi, anche realizzati in economia:
Per beneficiare del bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. 380/2001 (TUE).
La fruizione del “bonus mobili” a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare (circolare 29/E/2013, paragrafo 3.2). Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati alle lett. b), c) e d), dell’art. 3 del TUE sono compresi anche quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico; pertanto, il bonus spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sisma bonus nonché del Superbonus di cui al comma 4 dell’art. 119 del D.L. n.34/2020.
Il “bonus mobili” spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni di cui all’art. 16-bis del Tuir, o delle detrazioni spettanti per il sisma bonus (ivi incluse quelle spettanti per il Superbonus per interventi antisismici), optano, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito (circolare 30/E/2020, risposta 5.1.7).
Resta fermo che, anche in tale caso, deve essere verificato in sede di assistenza fiscale il rispetto dei requisiti per le detrazioni di cui all’art. 16-bis che hanno dato diritto al “bonus mobili”.
Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto alla detrazione in esame:
Il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati (circolare n. 29/E/2013, par. 3.4). Il “bonus mobili” spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile, ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.
Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori (ad esempio, data SCIA) deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Circolare 29/E/2013, par. 3.3). Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata:
L’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica. Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici “nuovi”. A titolo esemplificativo, tra i “mobili” oggetto di agevolazione rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, si fa presente che sono state “aggiornate” le classi energetiche richieste in caso di acquisto di grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1369 che ha istituito un quadro per l'etichettatura energetica ed ha abrogato la direttiva 2010/30/UE.
Il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica ha disposto l'eliminazione delle classi di efficienza "A+", "A++" e "A+++", introdotte dalla direttiva precedente, ed ha determinato una “rimodulazione” della classificazione in scala "A-G". La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 del D.L. 63/2013 richiamando il nuovo sistema di etichettatura energetica. Pertanto, la citata disposizione, a partire dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di grandi elettrodomestici, limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe “F” o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
In particolare, per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025, la detrazione IRPEF spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore:
per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del DLgs. n. 151/2005. A seguito della suddetta abrogazione da parte del DLgs.49/2014 occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:
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Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste (circolare 18.09.2013 n. 29/E, par. 3.4).
Si rammenta che la circolare 29/E/2013 ha precisato che:
Con la circolare n. 11/E/2014, poi, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso al beneficio del bonus arredamento anche gli acquisti effettuati all’estero, a condizione che vengano rispettati gli adempimenti previsti per via normativa e amministrativa. Nel caso in cui il destinatario del bonifico sia un soggetto non residente che non dispone in Italia di un conto corrente, il pagamento deve essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare:
Con la legge di bilancio 2025, il legislatore, ha confermato anche per il 2025 quanto previsto per il 2024. In particolare, la detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute per gli anni 2024 e 2025 è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro (10.000 euro per l’anno 2022, 8.000 euro per il 2023), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento.
Quindi, la detrazione ottenibile per le spese sostenute nel 2025 è pari a 2.500 euro (5.000 x 50%), fermo restando che, se a seguito dell’intervento edilizio iniziato dall'1.1.2024 sono già state sostenute spese di arredo nel 2024, le stesse devono essere considerate unitamente alle spese sostenute nel 2025 ai fini del limite.
Per le spese di arredo 2025 la detrazione è fruibile a condizione che i lavori di recupero edilizio siano iniziati dall'1.1.2024. E’, altresì, necessario che le spese di arredo siano sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio. Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire del beneficio.
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:
Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio.
L'art. 16, comma 2-bis, D.L. n. 63/2013 prevede l'obbligo di trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili, nonché per l’acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla “F”, “A” per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
La trasmissione delle informazioni relative ai suddetti interventi deve essere effettuata, attraverso un sito web dedicato (portale "Bonus casa" disponibile sul sito Internet dell'ENEA), entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
Ai fini della detrazione, il contribuente è tenuto a conservare:
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico sia ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del Tuir, l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.
Per beneficiare del bonus mobili non sono previste istanze da presentare, né comunicazioni preventive da effettuare. Come per le altre detrazioni fiscali, il beneficio fiscale si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF).
In particolare, nel modello redditi PF 2025 è previsto il rigo RP57 "Spesa arredo immobili ristrutturati" .
Ai fini della compilazione del rigo occorre riportare le seguenti indicazioni.
Campo |
Dati da riportare |
1 e 4 "N. rata" |
indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata di cui si beneficia o di competenza della dichiarazione. |
2 e 5 "Spesa arredo immobile" |
indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione la spesa sostenuta nel limite di 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022 e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021. Per l’anno 2023 il limite è pari a 8.000 euro. Per l’anno 2024 il limite di spesa è pari a 5.000 euro. |
3 e 6 "Importo rata" |
indicare l’importo di ciascuna rata, dividendo per 10 l’ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata rispettivamente nella colonna 2 e 5 |
In presenza di più di 2 immobili "ristrutturati" per i quali si intende fruire del bonus occorre compilare un modulo aggiuntivo del quadro RP.
Quadro Normativo |
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Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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