Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

Pubblicato il 17 dicembre 2025

Con l’avvio delle votazioni e la presentazione degli emendamenti del Governo, la Legge di Bilancio 2026 entra finalmente nella sua fase finale.

La fase di stallo, che ha ritardato l’avanzamento dei lavori, sembra ora destinata a sbloccarsi. Il maxi-emendamento del Governo sarà con ogni probabilità approvato, ma resta da capire se e quali altre modifiche verranno recepite, per accelerare o facilitare il processo di approvazione.

In ogni caso, la discussione e la votazione continueranno per tutta la settimana, quindi il testo della legge di Bilancio 2026 sarà messo al voto in Senato prima della pausa natalizia. La Camera avrà solo il tempo di approvare il testo con voto di fiducia tra Natale e Capodanno.

Iperammortamento diventa triennale

Nel contesto della Legge di Bilancio 2026, uno degli aspetti più significativi riguarda la profonda riscrittura dell’articolo 94, che regola la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali.

Vengono introdotti due emendamenti fondamentali che modificano radicalmente l’impianto originario del testo.

La nuova formulazione prevede che i benefici dell’ammortamento maggiorato si applichino agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028. Questo rappresenta una notevole estensione rispetto al periodo limitato proposto inizialmente (dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026), con la possibilità di completare gli investimenti entro la metà del 2027 solo per ordini confermati con acconto del 20%.

Questa estensione temporale di quasi tre anni rappresenta un'opportunità importante per le imprese, che potranno pianificare con maggiore certezza gli investimenti in beni strumentali. Tale misura, infatti, favorisce la programmazione a lungo termine, dando alle aziende il tempo necessario per valutare, ordinare e ricevere i beni agevolabili.

Nuove aliquote di maggiorazione

Il nuovo sistema di aliquote presenta una struttura differenziata a seconda dell’importo degli investimenti. Le aliquote di maggiorazione sono le seguenti:

Questa struttura fornisce incentivi crescenti per gli investimenti di maggiore entità, pur mantenendo una scala progressiva che incoraggia gli investimenti a partire da importi relativamente modesti.

Tuttavia, gli investimenti superiori ai 20 milioni di euro non beneficeranno di alcuna maggiorazione, una misura che potrebbe frenare alcuni investitori con progetti particolarmente grandi.

Eliminazione della premialità energetica 5.0

Un aspetto controverso dell’emendamento governativo è la soppressione dei commi 4, 5 e 6 del testo originario, che introducevano una premialità aggiuntiva per gli investimenti ad alta efficienza energetica. Nel testo iniziale, infatti, erano previste aliquote più alte per gli investimenti che garantivano una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% nella struttura produttiva o del 5% nei processi coinvolti.

La rimozione di queste agevolazioni è vista come un passo indietro rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, in particolare quelli promossi dal piano Transizione 5.0, volto a incentivare soluzioni produttive più ecologiche. Le imprese che investivano in tecnologie per ridurre i consumi energetici ora perderanno un incentivo significativo per dirigersi verso soluzioni ad alta efficienza.

Nuovo vincolo “Made in EU”

Un'altra novità importante introdotta dall’emendamento riguarda l’introduzione di un requisito di origine geografica per i beni strumentali agevolabili:

Nel settore del fotovoltaico, ad esempio, i moduli di alta qualità ma con efficienza inferiore al 23,5% non saranno più agevolabili.

Saranno invece incentivati solo moduli bifacciali o a eterogiunzione, tecnologie di fascia alta, prevalentemente di produzione europea. Mentre questa misura è coerente con il vincolo "Made in EU", può penalizzare le imprese orientate a utilizzare soluzioni fotovoltaiche di qualità ma meno efficienti.

Semplificazione procedurale

L’emendamento introduce una semplificazione significativa per quanto riguarda l’accesso alle agevolazioni.

Il nuovo comma 10 stabilisce che il decreto interministeriale Mimit-Mef, che regolerà l’attuazione delle misure, dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, definendo in modo chiaro le modalità di accesso al beneficio e i contenuti delle comunicazioni periodiche.

Questa semplificazione consentirà una gestione più rapida ed efficiente delle domande, riducendo il carico burocratico per le imprese.

Inoltre, il nuovo comma 11 prevede che l’acconto per il periodo d’imposta 2026 venga calcolato senza tenere conto delle disposizioni agevolative, eliminando la complessità derivante dalla verifica delle riduzioni energetiche, in linea con la rimozione della premialità energetica.

Aggiornamento degli Allegati A e B

Un aspetto molto atteso dagli operatori è l'aggiornamento degli allegati A e B alla legge 232/2016, che riguardano i beni materiali e immateriali. Questo aggiornamento prevede l’inclusione di nuove tecnologie abilitanti per l’Industria 5.0, come software e piattaforme di intelligenza artificiale, che sono ormai parte integrante dei processi produttivi avanzati.

L'aggiornamento favorisce la digitalizzazione delle imprese e amplia il perimetro dei beni agevolabili. L’inserimento di queste nuove voci offre alle aziende l’opportunità di avviare o potenziare progetti di trasformazione digitale, mantenendo così la competitività sul mercato globale.

Modifiche alle agevolazioni ZES Unica Sud

Nel contesto delle agevolazioni fiscali per le imprese localizzate nelle Zone Economiche Speciali (ZES) del Mezzogiorno, il Ddl di Bilancio 2026 introduce un rifinanziamento selettivo delle misure già in atto, con aggiornamenti specifici per le imprese agricole e quelle del settore primario. Le modifiche apportate hanno lo scopo di incentivare ulteriormente gli investimenti nelle ZES, ma con alcune limitazioni, soprattutto per le imprese che hanno già beneficiato di altre agevolazioni, come il credito d’imposta previsto dal piano Transizione 5.0.

Credito d'imposta ZES Unica per le imprese del Mezzogiorno

Le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione integrativa per il credito d'imposta ZES Unica entro il 2 dicembre 2025, e che hanno richiesto l’agevolazione per investimenti effettuati nelle ZES del Mezzogiorno, riceveranno nel 2026 un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 14,6189% dell'ammontare del bonus richiesto.

Tuttavia, questo contributo sarà disponibile solo se le imprese non hanno già ottenuto il riconoscimento di un credito d'imposta per uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, a seguito della normativa del Decreto Legge 19/2024.

Le imprese dovranno presentare, tra il 15 aprile 2026 e il 15 maggio 2026, una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dichiarando di non aver ricevuto il credito d’imposta previsto dal piano Transizione 5.0, pena la perdita del beneficio.

Le modalità per la presentazione della comunicazione saranno definite entro il 16 febbraio 2026 dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che stabilirà anche gli elementi informativi necessari.

Rifinanziamento

L’emendamento governativo prevede un rifinanziamento selettivo e parziale per le imprese che hanno effettuato investimenti nelle ZES. Tuttavia, questo beneficio non sarà riconosciuto a coloro che hanno già richiesto il credito d’imposta previsto dal piano Transizione 5.0 per gli stessi investimenti. Le imprese agricole potranno beneficiare di un automatismo, ovvero un incremento del credito d'imposta senza necessità di presentare una nuova istanza.

Per le altre imprese, il credito d’imposta che inizialmente era pari al 60,33% dell’importo richiesto potrà essere elevato al 75% del valore iniziale, ma solo previa esplicita istanza da presentare tra aprile e maggio 2026.

Imprese agricole: novità

Le imprese agricole vedranno una rideterminazione delle percentuali del credito d’imposta, passando dal 15,2538% al 58,7839% per le MPMI che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale.

Per le grandi imprese agricole, la percentuale passerà dal 18,4805% al 58,6102%. Questo incremento si applica agli investimenti effettuati nel periodo precedente alla modifica e, in particolare, agli investimenti che riguardano la produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura.

Prolungamento del credito d’imposta ZES per il settore primario

Un’altra novità importante riguarda il prolungamento al 2026 del credito d’imposta per le ZES a favore delle imprese del settore agricolo e della pesca. L’emendamento stabilisce che il credito d’imposta sarà valido per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026.

La finestra per la presentazione delle comunicazioni preventive sarà invece aperta dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.

Utilizzo del contributo integrativo

Il credito d’imposta integrativo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel corso dell’anno 2026.

Le imprese dovranno presentare il modello F24, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È fondamentale che la presentazione avvenga tramite canali ufficiali, altrimenti il versamento verrà rifiutato. Il periodo di utilizzo del credito va dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026.

Antievasione: ritenuta dell'1% sui pagamenti tra imprese

Dal 2029, una nuova ritenuta dell'1% sarà applicata sui pagamenti tra imprese (B2B) per le fatture elettroniche, esclusa l’Iva, come parte della manovra 2026.

L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale, contribuendo al finanziamento dell’iperammortamento e aumentando il gettito delle imposte sui redditi. Questa misura punta a portare nelle casse dello Stato circa 1,4 miliardi di euro all’anno.

La misura si applica a tutte le transazioni tra aziende, sia per i servizi che per la vendita di beni. Il prelievo sarà operato dal committente al momento del pagamento, rappresentando una anticipazione di cassa.

Esclusioni

Non tutte le imprese saranno soggette alla ritenuta.

  1. Le imprese in regime forfettario (circa 2 milioni) sono escluse.
  2. Le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo con il fisco o al concordato preventivo non saranno interessate dalla ritenuta.
  3. La ritenuta non si applica se i pagamenti sono già intermediati da istituti finanziari (ad esempio, per i bonus edilizi).
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