Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.199 del 30 dicembre 2025 (cd. Legge di bilancio 2026), a decorrere dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore numerose novità in materia fiscale.
Nella disamina che segue si fornisce un primo quadro di sintesi delle principali disposizioni previste.
L'articolo 1, commi da 82 a 101 della Legge di bilancio 2026 disciplina la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. “rottamazione-quinquies”) con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023. Inoltre, con i commi da 102 a 110 è introdotta l'estensione della definizione agevolata ai tributi disciplinati o gestiti dalle Regioni e enti locali.
Con la nuova definizione agevolata è consentito estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:
Tale estinzione può essere ottenuta versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non saranno dovute, invece: le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora (attualmente pari al 2,68% in ragione annuale) di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali di cui all'articolo 27, comma 1, del Dlgs.n.46/99 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs. n. 112/99 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione).
Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada, invece, la definizione agevolata è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.
Inoltre, il comma 99 consente di estinguere anche i seguenti debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione debiti relativi a precedenti definizioni. In particolare, si tratta di:
La definizione agevolata, inoltre, non può essere richiesta per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all'Agente nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 sono state versate tutte le rate scadute a tale data, oggetto di “rottamazione-quater” ovvero di riammissione alla “rottamazione-quater” (art. 3-bis, DL n.202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.
Riguardo la procedura da seguire per l’adesione alla nuova rottamazione, i commi da 85 a 88 specificano che:
L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Per quanto concerne le modalità di pagamento delle somme dovute, la novella norma (al comma 83) consente al debitore di scegliere tra il pagamento:
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1° rata |
31.07.2026 |
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2° rata |
30.09.2026 |
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3° rata |
30.11.2026 |
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dalla 4° alla 51° rata |
31.01, 31.03, 31.05, 31.07, 30.09 e 30.11 di ogni anno, dal 2027 fino al 2034 |
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dalla 52° alla 54° rata |
31.1, 31.03 e 31.05.2035 |
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo. Non si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. n.602/1973, che consentono all'Agenzia delle entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Il pagamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
In caso di mancato o di insufficiente versamento:
la definizione agevolata non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.
A seguito della presentazione della definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:
Prevista la facoltà per le Regioni e gli Enti locali di introdurre “autonomamente ” alcune tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. L'esercizio di tale facoltà è ammesso anche qualora siano già in corso procedure di accertamento ovvero controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente.
Prevista anche la facoltà di ciascuna regione e ente locale di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Pertanto, le regioni e agli enti locali possono introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla legge statale, al fine di “assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario”. In generale, quindi, la definizione agevolata in esame può riguardare i tributi disciplinati o gestiti dalle Regioni e dagli Enti locali (ad esempio, IMU, Tari), ad esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali / tributi erariali nonché le entrate di natura patrimoniale.
Con i commi da 111 a 115 si inseriscono nuove procedure per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento IVA ed estendere la ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. Tali disposizioni modificano la legislazione vigente al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 del PNRR (riforma dell’amministrazione fiscale). In particolare, mediante l’estensione agli esercenti attività di impresa della ritenuta d’acconto si intende potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13) e assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall’attuazione della riforma 1.12.
Per quanto riguarda l’azione di contrasto all’inadempimento IVA, il legislatore inserisce una nuova norma nel corpo del DPR Iva, ossia l’articolo 54-bis.1, rubricato “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”. Il comma 1 di tale nuovo articolo consente all’Agenzia delle entrate, “senza pregiudizio dell’azione accertatrice” e anche avvalendosi di procedure automatizzate, di procedere alla liquidazione dell’IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.
L’azione dell’Agenzia può essere notificata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La liquidazione può avere luogo sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell’effettuazione della liquidazione, però, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. L’eventuale dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta è equiparata a una dichiarazione omessa.
Il comma 2 del nuovo articolo 54-bis.1 illustra, invece, la procedura da seguire qualora dai controlli eseguiti emerga un’imposta da versare e disciplina il contraddittorio. Infatti, quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni.
Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione gli viene comunicato nuovamente, con decorrenza del medesimo termine di sessanta giorni per l’eventuale adempimento.
Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale. È espressamente esclusa anche la possibilità di utilizzare eventuali crediti relativi a imposte diverse dall'IVA per il pagamento delle somme dovute e delle somme iscritte a ruolo. Nel caso in cui dai controlli emerga un’imposta da versare, si applica la medesima sanzione amministrativa prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro (articolo 5, comma 1, del Dlgs. 471/97). Detta sanzione è ridotta a un terzo in caso di adempimento volontario entro il termine.
L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l’articolo 5, c. 1-bis D.Lgs.471/1997, ossia la riduzione delle sanzioni a fronte di un comportamento conforme. Dopo che siano stati comunicati gli esiti della liquidazione, infatti, non vi è possibilità di applicazione della sanzione amministrativa ridotta per i versamenti effettuati in ritardo.
Le modalità per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e i dati utilizzabili per effettuarle saranno oggetto di un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione in esame sia l’accertamento, l’imposta su cui applicare la sanzione è pari alla differenza tra imposta accertata e quella liquidata. Non è contemplata l’ipotesi inversa perché, intervenuto l’accertamento, non è più possibile ricorrere alla liquidazione.
Ridisegnata, poi, la ritenuta d’acconto includendovi gli esercenti attività d’impresa. Il comma 112, infatti, ha modificato il contenuto dell’articolo 25, comma 1 del DPR 600/73 “abrogando” il quinto periodo e sostituendolo con nuove disposizioni mentre il comma 114 ne ha modificato la rubrica (“Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi di impresa e su altri redditi”).
La novella norma prevede che, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia operata una ritenuta dell'importo da corrispondere, a netto dell’IVA, con aliquota dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dall’anno 2029. Tale ritenuta è a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale o non si trovino in regime di adempimento collaborativo.
La ritenuta non è, invece, effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a. (art. 25, c. 1 D.L. 78/2010). In tale ultimo caso la ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. L’individuazione delle modalità attuative è demandata ad un provvedimento dell’Agenzia dell’entrate.
Le suddette disposizioni si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1.01.2028.
Previste novità in materia di tassazione, ai fini Ires, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali. Infatti, novellando l’articolo 86, comma 4 del Tuir, il legislatore ha inteso diversificare la tassazione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX (ovvero dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti. In generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini Ires, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. A seguito delle modifiche introdotte, invece, è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in “quote costanti”, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta). Allo stesso modo viene “soppresso” il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).
La disposizione introduce un regime specifico per le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda o il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso, l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:
Con riferimento alle società sportive professionistiche si conferma il regime vigente, prevedendo che le plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi, in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro.
La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. La norma conferma, inoltre, che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra al reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Rispetto al precedente articolo 86, comma 4 del Tuir, la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini Ires, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.
Le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ossia, per i soggetti solari, dal periodo d’imposta 2026). Si stabilisce, altresì, il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni. Più precisamente, applicando il cd. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31.12.32025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Previste novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti. In particolare, si limita l’accesso al cd. “regime di esclusione” (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti Ires) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX”. Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20%) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati UE o aderenti all’accordo SEE - ivi residenti - è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate dal 1° gennaio 2026.
La legge di bilancio 2026 novella, in primis, l’articolo 58, comma 2 del Tuir, al fine di definire il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni applicabile, ai fini Irpef, agli imprenditori individuali. Si dispone che le plusvalenze su partecipazioni siano esenti nei limiti del 41,86% del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. “regime PEX”, di cui all’articolo 87 del Tuir, includendovi anche le ulteriori condizioni previste dal nuovo comma 1.1 aggiunto al medesimo articolo 87. Pertanto, è necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Novellato, poi, l’articolo 59 del Tuir, che definisce il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef, agli imprenditori individuali. In particolare, si stabilisce – quale regola generale – che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi Ires (società ed enti di cui all’articolo 73 del Tuir), concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dal nuovo comma 1-bis, tali utili concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio nella misura del 58,14% (cd. “regime di esclusione” al 41,86%).
Per effetto delle modifiche operato, poi, viene aggiunto all’articolo 59 del Tuir anche il comma 1-bis, lettere a) e b), ai sensi del quale il citato regime di esclusione si applica agli utili relativi:
Pertanto, il regime di esclusione dei dividendi trova applicazione con riguardo alle partecipazioni nelle società di capitali detenute direttamente o indirettamente – per il tramite di altra società che detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria e tenuto conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo – dall’imprenditore in misura almeno pari al 5% del capitale ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.
La legge di bilancio 2026 novellando l’articolo 87 del Tuir, modifica il regime fiscale delle plusvalenze esenti al 95% applicabile, ai fini Ires, alle società ed agli enti commerciali residenti. Nello specifico, viene aggiunto all’articolo 87 il nuovo comma 1.1, ai sensi del quale il citato regime di esenzione al 95% si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. La nuova disposizione precisa che, ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Il successivo punto n. 2), sostituendo il comma 3 dell’articolo 87, stabilisce che l’esenzione al 95% si applica anche alle plusvalenze realizzate e determinate, ai sensi dell’articolo 86, co. 1, 2 e 3, del Tuir, relativamente:
Inoltre, novellando l’articolo 89, commi 2 e 3 del Tuir, si definisce il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini Ires, alle società ed agli enti commerciali residenti. Nello specifico, modificando il primo periodo comma 2 dell’articolo 89, si stabilisce in primo luogo – quale regola generale – che gli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali e non commerciali residenti in Italia concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, gli utili distribuiti dalle medesime società ed enti per cui sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti non concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio della società ricevente nella misura del 95 per cento del loro ammontare (c.d. “regime di esclusione” al 95%).
Inoltre, modificando il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 89, si stabilisce che la medesima esclusione al 95% si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione che soddisfano i requisiti dimensionali previsti. In conseguenza delle modifiche operate, il citato regime di esclusione si applica agli utili relativi:
Ulteriori modifiche hanno riguardato il comma 3 dell’articolo 89 del Tuir. Più precisamente, modificando il primo periodo del comma 3 del citato articolo 89 del Tuir, si stabilisce che l’esclusione pari al 95% dell’ammontare percepito nell’esercizio trova applicazione anche nelle seguenti ipotesi:
Inoltre, modificando il secondo periodo del comma 3 del citato articolo 89 del Tuir, si stabilisce che sono esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa (o dell’ente) ricevente, per il 50% del loro ammontare, i seguenti proventi:
In entrambi i casi, l’applicazione del regime di esclusione al 50% è riconosciuta a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell’interpello, la sussistenza della condizione che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Infine, la norma, sostituendo la lettera a) al comma 3-bis del citato articolo 89 del Tuir, stabilisce che l’esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. In tal caso, l’esclusione opera limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109 del Tuir.
La legge di bilancio 2026 sostituendo l’articolo 27, comma 3-ter del DPR 600/1973 stabilisce che la ritenuta dell’1,20%, è operata, a titolo di imposta, sugli utili corrisposti alle società e agli enti non residenti che soddisfano i seguenti requisiti:
La nuova norma limita, a decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a due immobili (anziché ai quattro previsti dalla normativa vigente) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale. A tal fine, il legislatore, modifica l’articolo 1, comma 595 della L. n. 178/2020 secondo cui, dall’anno 2021, il regime fiscale della cedolare secca per le locazioni brevi è applicabile a non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta e che negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presuma svolta in forma imprenditoriale.
Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:
Con la legge di bilancio 2026 si ripropone la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30.09.2028.
Nello specifico, si riconosce ai titolari di reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi (Ires ed Irpef), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:
La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali è la seguente:
Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:
Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. Si precisa che la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili. Invece, non è possibile applicare il nuovo regime con riguardo agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20% del costo).
Qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione oppure il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio originariamente determinate.
Tuttavia, è necessario che, in tali circostanze, l’impresa provveda, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Si precisa ulteriormente che laddove il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Sarà un apposito decreto del MIMIT a stabilire le modalità di attuazione dell’incentivo de quo con decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la procedura di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
Per quanto riguarda la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 viene precisato che, applicando il cd. “metodo storico”, si considera, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sopra indicate. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il MIMIT, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica, anche al fine delle esigenze di monitoraggio. Il Ministero dell’economia, sulla base delle informazioni trasmesse da GSE e MIMIT, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’agevolazione al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia provvede ai sensi dell’art. 17, cc. da 12-bis a 12-quater L. 196/2009.
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Revisione aliquota Irpef |
È ridotta dal 35% al 33% la seconda aliquota dell’Irpef, con un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro. Modificando l’articolo 16-ter del Tuir, che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali, infatti, la novella norma dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:
La somma di 440 euro rappresenta il beneficio massimo che può essere percepito a seguito della riduzione di 2 punti percentuali della seconda aliquota IRPEF. Tale importo, quindi, è interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro. |
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Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato |
Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono sottoposti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un’aliquota del 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell’anno 2025 a 33.000 euro. L’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva in esame concerne gli incrementi previsti dai contratti collettivi di lavoro nel settore privato; non si operano distinzione tra contratti nazionali e contratti territoriali o aziendali. Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie). Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti l’imposta sostitutiva in esame, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. |
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Agevolazione Irpef per redditi dominicali e agrari |
Esteso anche all’anno 2026, il regime di agevolazione Irpef 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola era già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025. In particolare, novellando il secondo periodo dell’art. 1, comma 44, della L.232/2016 il legislatore ripropone, anche per il periodo di imposta 2026, il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola con alcune limitazioni. In base a tale misura, ai fini dell’IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Dlgs.n.99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
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Misure di contrasto alle indebite compensazioni |
Limitata la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000. Il comma 116, infatti, al fine di attuare la riforma 1.12 del PNRR, interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori superiori a 50.000 euro (la vigente soglia è 100.000 euro). Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei sopra menzionati crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro. La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che detta disposizione è diretta ad arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. |
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Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni |
Introdotto un contributo per la copertura delle spese amministrative sostenute dalle dogane relativamente alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE. Il contributo si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE. Il tributo, pari a 2 euro, è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci. La disposizione ribadisce che tale imposizione si applica in coerenza con il codice doganale dell’Unione europea, istituito con il regolamento (UE) n. 952/2013. |
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Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione beni delle imprese individuali |
La legge di bilancio 2026 ripropone il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30.09.2026. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili. La novella norma ripropone, inoltre, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026. |
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Ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale |
Si modifica il DPR 600/1973 per includere alcuni soggetti attualmente esentati nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. La norma, nello specifico, abolisce la vigente esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:
La nuova norma riguarda le provvigioni corrisposte a partire dal 1.03.2026. |
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Imposta sostitutiva rideterminazione costo fiscale partecipazioni |
Si aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18% al 21%. In particolare, con la nuova norma in esame si modifica l’articolo 5, comma 2, della L.448/2001. |
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Comunicazioni per pagamenti in contanti per acquisto di beni e di prestazioni di servizi del settore turismo |
È innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite dell’importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione alle Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti. |
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Condizioni di accesso al regime forfetario |
È esteso all’anno 2026 l’aumento da 30.000 euro a 35.000 euro della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario. |
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Disposizioni in materia di criptovalute |
Si modifica il comma 24 dell’articolo 1 della legge 207 del 2024 sancendo che l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività si applichi con aliquota ridotta al 26% con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA). La norma, a sua volta, definisce token di moneta elettronica denominati in euro i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Viene, inoltre, precisato che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Ne consegue che sono assoggettate all’aliquota del 33% le conversioni di token di moneta elettronica non denominati in euro (ad esempio bitcoin) in token di moneta elettronica denominati in euro. |
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Quadro Normativo |
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- LEGGE N.199 DEL 30.12.2025 IN GAZZETTA UFFICIALE S.O. N. 42/L DEL 30.12.2025, N. 301. |
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