Il disegno della legge di bilancio per l’anno 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato dal presidente Mattarella il 22 ottobre 2025: via ora all’esame del Senato.
Tante le misure a sostegno di famiglie ed imprese: in questa sede ci soffermiamo su quanto disposto dall’articolo 40 in tema di ammortizzatori sociali.
L’articolo introduce infatti una serie articolata di misure volte a garantire continuità e a rafforzare le tutele per i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o sospensione dell’attività produttiva.
Le disposizioni contenute nel testo mirano dunque a consolidare gli strumenti di sostegno al reddito e a prolungare gli interventi di integrazione salariale già previsti da precedenti normative, con particolare attenzione ai settori produttivi maggiormente colpiti da processi di riorganizzazione, crisi industriali o cessazione temporanea dell’attività.
Le misure introdotte si inseriscono in un quadro di politiche pubbliche volte a sostenere l’occupazione, la stabilità del sistema produttivo e la coesione sociale, attraverso un utilizzo mirato delle risorse allocate nel Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, Fondo che rappresenta il principale strumento di copertura finanziaria degli interventi previsti, fungendo da leva economica per finanziare sia le indennità dirette ai lavoratori sia le agevolazioni contributive rivolte alle imprese.
L’articolo 40 risponde inoltre alla necessità di assicurare una rete di protezione sociale stabile e continuativa in un contesto economico caratterizzato da transizioni produttive e da persistenti squilibri occupazionali. Il legislatore, con questo intervento, intende:
In tal modo, il provvedimento rafforza la funzione anticiclica del sistema di protezione del lavoro, garantendo strumenti flessibili ma coordinati per affrontare situazioni di crisi settoriale e territoriale.
Le disposizioni dell’articolo 40 si articolano su tre macro-ambiti di intervento.
Elemento centrale dell’intero impianto normativo è il Fondo sociale per occupazione e formazione, principale fonte di finanziamento per tutte le misure previste dall’articolo 40.
Istituito nel 2008 e gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo ha la funzione di sostenere le politiche attive e passive del lavoro, finanziando interventi di:
Si tratta quindi di un meccanismo di compensazione finanziaria che consente di attivare interventi tempestivi in situazioni di emergenza occupazionale, garantendo la sostenibilità economica degli ammortizzatori sociali e assicurando la coerenza tra le politiche di sostegno al reddito e le strategie di politica attiva del lavoro.
L’articolo 40 del provvedimento in esame definisce una serie di interventi mirati per l’anno 2026, finalizzati a rafforzare le tutele economiche dei lavoratori coinvolti in situazioni di sospensione o perdita temporanea dell’occupazione e a sostenere i processi di recupero occupazionale nelle aree e nei settori più esposti alle crisi produttive.
Le misure introdotte si caratterizzano per una duplice finalità: da un lato, garantire un sostegno diretto al reddito dei lavoratori mediante l’erogazione di indennità specifiche; dall’altro, assicurare il completamento dei piani di recupero occupazionale già attivati, al fine di favorire la continuità lavorativa e prevenire la disoccupazione di lungo periodo.
Tra gli interventi di maggiore rilievo per l’anno 2026 vi è l’indennità onnicomprensiva destinata ai lavoratori della pesca marittima, misura finanziata con uno stanziamento complessivo di trenta milioni di euro per tutelare un comparto tradizionalmente soggetto a forti oscillazioni di redditività e a periodi di fermo produttivo.
Importo dell’indennità e condizioni di accesso
L’indennità prevede un importo non superiore a 30 euro giornalieri, erogato per ciascun lavoratore nel periodo di sospensione dell’attività; la somma ha natura onnicomprensiva, ossia sostituisce eventuali altre forme di compensazione o indennizzo connesse all’interruzione dell’attività lavorativa.
L’erogazione dell’indennità è subordinata alla sospensione dell’attività lavorativa derivante da:
La misura, pertanto, copre entrambe le ipotesi più ricorrenti di inattività nel settore, assicurando una rete di protezione economica ampia e inclusiva per i lavoratori della pesca.
Beneficiari
I destinatari dell’indennità sono:
L’estensione ai soci lavoratori delle cooperative garantisce la parità di trattamento tra le diverse forme di lavoro nel settore, includendo anche le realtà di micro-imprese che operano in ambiti territoriali marginali o con strutture organizzative ridotte.
Incompatibilità e limiti
Il beneficio è incompatibile con altre forme di sostegno al reddito erogate per il medesimo periodo di sospensione: ciò significa che non possono essere cumulati, ad esempio, trattamenti di disoccupazione, sussidi regionali o ulteriori indennità settoriali.
L’indennità, inoltre, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, conformemente ai principi generali di neutralità tributaria per le prestazioni di carattere assistenziale e temporaneo.
Un ulteriore intervento previsto per il 2026 riguarda il finanziamento dei piani di recupero occupazionale, finalizzato a completare le misure di politica del lavoro già avviate negli anni precedenti.
A tal fine, l’articolo 40 stanzia cento milioni di euro, da imputare al Fondo sociale per occupazione e formazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
I piani di recupero occupazionale rappresentano uno strumento volto a favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali o processi di ristrutturazione, attraverso un insieme coordinato di interventi che comprendono:
Il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni previste dai piani di recupero occupazionale sono affidati all’Inps, che ha l’obbligo di effettuare una rendicontazione semestrale al Ministero del lavoro comunicando lo stato di avanzamento della spesa e l’effettiva attuazione degli interventi.
L’articolo 40 prevede inoltre, per l’anno 2026, la proroga dell’esonero della contribuzione addizionale destinata alle imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa, confermando una misura già adottata negli anni precedenti per sostenere la ripresa occupazionale e produttiva in territori caratterizzati da forti criticità economiche e occupazionali.
Durata e ambito temporale
La proroga dell’esonero contributivo è valida per un periodo massimo complessivo di dodici mesi nel corso dell’anno 2026: tale agevolazione consente alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa di non versare la contribuzione addizionale dovuta in relazione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, misura che normalmente grava sulle imprese beneficiarie della cassa integrazione.
La proroga è prevista in continuità con quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92, che aveva introdotto originariamente la misura per l’anno 2025.
Imprese interessate e condizioni di accesso
Possono beneficiare dell’esonero contributivo:
Tra i requisiti principali per accedere al beneficio figurano:
Inoltre, la misura può essere applicata anche alle imprese che, pur non rientrando direttamente nei perimetri delle aree di crisi complessa, operano in filiere produttive interconnesse, la cui tenuta economica è essenziale per il rilancio del territorio.
In continuità con le misure di sostegno al reddito introdotte negli anni precedenti, l’articolo 40 dispone per il 2026 nuove proroghe dei trattamenti di integrazione salariale destinati a lavoratori e imprese che attraversano fasi di crisi o ristrutturazione.
Cassa integrazione straordinaria per aree e settori specifici
Confermata la proroga del trattamento di sostegno al reddito introdotto dall’articolo 44 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, misura rivolta alle imprese situate in aree o settori colpiti da crisi occupazionali complesse, che necessitano di tempi più lunghi per completare i piani di ristrutturazione aziendale o di riconversione produttiva.
Durata e risorse finanziarie
Il trattamento straordinario di integrazione salariale potrà essere autorizzato per un periodo massimo complessivo di dodici mesi nel corso del 2026, nel limite di spesa di cento milioni di euro, finanziati a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Settori e imprese coinvolte
La misura interessa principalmente:
Le autorizzazioni alla proroga del trattamento sono rilasciate previa verifica del piano industriale presentato dall’impresa e dell’effettivo coinvolgimento dei lavoratori nei percorsi di politica attiva, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione professionale previsti dal decreto legislativo n. 148/2015.
Un’ulteriore misura contenuta nell’articolo 40 riguarda la proroga per l’anno 2026 dell’integrazione salariale prevista dall’articolo 1 bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243: la disposizione proroga il trattamento di cassa integrazione straordinaria per le imprese in crisi aziendale, al fine di consentire la prosecuzione dei piani di risanamento industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Limiti di spesa e durata
L’onere complessivo della misura è fissato in diciannove milioni di euro per il 2026, finanziati anch’essi a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
L’autorizzazione della CIGS potrà essere concessa per un periodo massimo di dodici mesi, in continuità con i precedenti trattamenti, previa presentazione di un piano di riorganizzazione aziendale approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Beneficiari e condizioni di accesso
Possono accedere alla proroga:
La misura non è cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito per il medesimo periodo e si configura come strumento di transizione verso il reimpiego o la riorganizzazione aziendale.
Fondo bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni
Per l’anno 2026, l’articolo 40 stanzia, come accennato, venti milioni di euro destinati al Fondo bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il 4 agosto 2023, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il funzionamento e le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo sono disciplinate dal Decreto ministeriale 16 gennaio 2025, n. 45, che ne ha definito i criteri di intervento, le finalità e le procedure di accesso alle misure di sostegno.
L’incremento delle risorse per il 2026 si rende necessario in considerazione della parziale operatività finanziaria del Fondo nel biennio di avvio e dell’elevato fabbisogno di tutele nel settore delle telecomunicazioni, in particolare nel comparto dei call center, caratterizzato da elevata instabilità occupazionale, processi di esternalizzazione e forte pressione competitiva sui costi.
Finalità e ambito di applicazione
Le risorse stanziate sono finalizzate alla tutela del reddito e dell’occupazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese della filiera delle telecomunicazioni, con specifico riferimento:
Le prestazioni possono comprendere:
Autorizzazione in deroga e ambito applicativo
L’articolo 40 introduce, come accennato, la possibilità di concedere, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria a favore delle imprese di interesse strategico nazionale.
L’autorizzazione potrà essere disposta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta dell’impresa interessata e previo confronto con le parti sociali, in continuità con le tutele già riconosciute negli anni precedenti.
Requisiti per l’accesso
Per poter accedere alla misura, le imprese devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
Durata e limiti di spesa
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato fino al 31 dicembre 2026, configurandosi come una proroga temporanea ed eccezionale delle misure già in corso, entro un limite di spesa complessivo pari a 63,3 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che copre integralmente gli oneri derivanti dall’estensione del trattamento.
Procedura di autorizzazione
L’accesso al trattamento straordinario in deroga prevede una procedura amministrativa rigorosa e trasparente, articolata in diverse fasi.
L’articolo 40 introduce per l’anno 2026 un intervento mirato a garantire la tutela dei lavoratori coinvolti in processi di cessazione di attività produttiva, attraverso la proroga di specifiche misure di integrazione salariale straordinaria (CIGS).
Riferimento normativo e ambito di applicazione
La misura richiama le previsioni contenute nei commi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies dell’articolo 44 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, prorogandone gli effetti per tutto l’anno 2026.
Si tratta di una disposizione già sperimentata con risultati positivi negli anni precedenti, destinata alle imprese che cessano l’attività produttiva ma che, al contempo, si trovano in trattative o in processi di riconversione in grado di garantire il riassorbimento, totale o parziale, dei lavoratori.
In termini operativi, la proroga consente di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, della durata massima di sei mesi non prorogabili, esclusivamente per quei casi in cui la prosecuzione temporanea del sostegno possa agevolare il completamento delle trattative di reindustrializzazione o la cessione di rami d’azienda a soggetti terzi.
Durata e condizioni di accesso
L’intervento è previsto per un periodo massimo di sei mesi, da computarsi all’interno dell’anno 2026, e non è ulteriormente prorogabile.
L’accesso alla misura è subordinato alla verifica di due condizioni principali.
Le imprese devono presentare apposita istanza di autorizzazione corredata da documentazione attestante la situazione economico-finanziaria, i motivi della cessazione e le prospettive di rioccupazione.
Il Ministero del lavoro valuta la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, emette il decreto di concessione del trattamento.
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Tipologia di misura |
Riferimento normativo |
Durata e limite temporale |
Condizioni di accesso |
Limite di spesa / copertura |
Finalità principale |
Soggetto attuatore / monitoraggio |
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Proroga interventi di integrazione salariale straordinaria (CIGS) per imprese in cessazione di attività |
Art. 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, D.L. 109/2018 – Legge 130/2018 |
Massimo 6 mesi non prorogabili (anno 2026) |
- Cessazione o cessazione imminente dell’attività produttiva |
20 milioni di euro per il 2026 |
Fornire un sostegno temporaneo ai lavoratori di imprese cessate o in via di cessazione, in attesa di reindustrializzazione o subentro di nuovi soggetti |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con monitoraggio INPS |
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Rifinanziamento delle politiche attive e passive del lavoro |
Art. 1, comma 193, Legge 207/2024 (modificato da Art. 40) |
Biennio 2026-2027 |
Accesso automatico alle risorse destinate a politiche attive (formazione, reinserimento, incentivi) e politiche passive (CIG, NASpI) |
Aumento del limite di spesa a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 |
Potenziamento dei programmi di riqualificazione, sostegno al reddito e occupabilità dei lavoratori colpiti da crisi o transizione produttiva |
Ministero del Lavoro e INPS – Gestione e controllo del Fondo sociale per occupazione e formazione |
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Fondo sociale per occupazione e formazione (strumento di copertura) |
Art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 185/2008 – Legge 2/2009 |
Valido per l’intero esercizio 2026-2027 |
Utilizzato per la copertura finanziaria delle misure di ammortizzatori sociali e politiche del lavoro |
Fondo pluriennale di natura rotativa, con risorse statali annualmente rifinanziate |
Garantire la sostenibilità economica degli ammortizzatori sociali e delle politiche di occupazione |
INPS (gestione tecnica e monitoraggio contabile) |
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