Legge equo indennizzo alla Consulta

Pubblicato il 17 febbraio 2017

Con ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, rimette all'esame della Corte Costituzionale il testo della Legge Pinto, nella parte in cui condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione alla previa definizione del procedimento presupposto.

In particolare – ritiene il Supremo Collegio - anche a seguito delle recenti modifiche alla suddetta Legge Pinto (introdotte con Legge n. 208/2015), è rimasto irrisolto il problema del differimento dell’esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento presupposto; problema che presenta perduranti profili di illegittimità costituzionale del vigente testo dell’art. 4 Legge n. 89/2001, laddove si risolve nella definitiva inammissibilità della domanda proposta durante la pendenza del procedimento presupposto, pur quando, nelle more, il provvedimento che ha definito quest’ultimo sia nel frattempo passato di giudicato.

Inammissibile l’indennizzo pre – giudicato Presunta incostituzionalità

In altre parole, la previsione secondo cui la proposizione della domanda di equo indennizzo può validamente proporsi solo dopo il passaggio in giudicato del provvedimento definitivo che definisce giudizio presupposto, non può tradursi nella inammissibilità della domanda erroneamente proposta prima di tale passaggio in giudicato. Ciò che risulta, difatti – conclude la Corte con ordinanza n. 4180 del 16 febbraio 2016 – difficilmente compatibile con gli artt. 3,24,111 e 117 della Costituzione, nonché con gli artt. 6 e 13 della Cedu. 

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