Legge europea, novità su Ivafe e soggetti non residenti

Pubblicato il 23 ottobre 2014 A seguito dell’approvazione definitiva della Legge europea 2013-bis si sono evidenziati dei cambiamenti anche per ciò che riguarda l’ambito di applicazione dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, la cosiddetta Ivafe, che di fatto è stata allineata all’imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’interno dello Stato italiano.

Con la modifica apportata all’articolo 19 del Dl 201/2011, infatti, dal 2014 l’ambito oggettivo di applicazione dell’Ivafe dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia è stato ristretto ai citati “prodotti finanziari”, in sostituzione della precedente formulazione che si riferiva al più ampio concetto di “attività finanziarie”.

Il tutto si è reso necessario per adeguare la normativa interna ai rilievi effettuati dalla Commissione Ue nell’ambito della procedura Eu Pilot 5095/12/Taxu, dalla quale era emersa l’evidente disparità di trattamento tra le attività finanziarie detenute in Italia e le attività finanziarie detenute all’estero, con una evidente violazione della libertà di circolazione dei capitali all’interno dello Spazio economico europeo.

Calcoli secondo acconto Ivafe

Le novità in vigore dall’anno di imposta 2014 si dovranno applicare già sui calcoli da effettuarsi per il secondo acconto Ivafe, che si deve pagare entro il 1° dicembre 2014 (30 novembre cade di domenica).

Per questi nuovi computi, infatti, si dovrà ritenere superata la lista delle attività finanziarie estere assoggettabili ad Ivafe, di cui alla circolare n. 28/E/2012, mentre si dovrà fare riferimento alla lista dei prodotti finanziari su cui è dovuta l’imposta di bollo.

Chi avesse già calcolato l’acconto per l’anno d’imposta 2014, riferendosi alle attività finanziarie estere non più assoggettate a tassazione, potrà rifare i calcoli del secondo acconto facendo riferimento alle nuove disposizioni di legge, che entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della legge Europea sulla “Gazzetta Ufficiale”.

Soggetti non residenti

Altra novità della Legge europea che interessa i soggetti non residenti è quella secondo la quale, sempre dal 2014, coloro che risiedono in uno degli Stati membri potranno beneficiare degli stessi oneri detraibili e deducibili attualmente riconosciuti ai soggetti residenti, a condizione che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che, nello Stato di residenza, i cosiddetti "non residenti Schumacker" non fruiscano di agevolazioni fiscali analoghe.

Si resta in attesa di un decreto Mef di natura non regolamentare per la fissazione delle disposizioni attuative della norma.
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