Legge Pinto. Notifica del ricorso senza termini perentori

Pubblicato il 03 maggio 2014 Con la sentenza n. 9558 depositata il 2 maggio 2014, la Corte di cassazione ha ribadito che la legge n. 89/2001 sul processo per l'equo indennizzo da durata irragionevole del processo, non contiene alcuna previsione che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione la omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza.

L'articolo 3 della citata legge contempla solo un termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa all'Amministrazione.

Ipotesi di decadenza solo oltre i sei mesi dal passaggio in giudicato

Inoltre – continua la Suprema corte - l'articolo 4 prevede la decadenza dalla domanda soltanto nella ipotesi di deposito del ricorso oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il procedimento la cui irragionevole durata si denuncia.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Igiene ambientale Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

CCNL Multiservizi Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

Multiservizi Conflavoro. Minimi e una tantum

03/11/2025

POS e registratori di cassa: dal 2026 obbligo di collegamento logico

03/11/2025

Incentivi alle assunzioni: dal 1° aprile 2026, obbligo di pubblicazione sul SIISL

03/11/2025

Nuovo Bonus Mamme 2025: istruzioni per le domande

03/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy