Legittima la cartella senza previo avviso bonario

Pubblicato il 09 settembre 2017

Non è affetta da nullità la cartella di pagamento che non sia preceduta da notifica di avviso bonario, qualora non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avverso la pronuncia con cui la Ctr aveva sancito l’illegittimità di una cartella di pagamento per Iva e Irap notificata ad una società, in quanto – a detta dei giudici tributari – non preceduta da previa notifica di avviso bonario.

Obbligo di contraddittorio preventivo, solo in caso di incertezza

Tuttavia, rammenta la Suprema Corte, l’art. 6 comma 5 Legge n. 212/2000 non impone l’obbligo di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma solo “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Ora nel caso di specie – conclude la sesta sezione civile con ordinanza n. 21020 dell’8 settembre 2017 – in cui non è controverso il fatto che l’esito del controllo scaturisca dallo stesso contenuto di quanto dichiarato dalla contribuente, è pertanto da escludere la sussistenza delle condizioni che avrebbero imposto la notifica del previo avviso bonario, di cui alla sopra citata norma.

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