Legittimo il diniego di accesso ai dati dei “grandi debitori”

Pubblicato il 31 agosto 2017

E’ legittimo il diniego, da parte di Banca d’Italia, all'istanza di accesso presentata da un’Associazione a tutela dei consumatori, avente ad oggetto gli atti e documenti relativi all'identità dei debitori dei principali istituti bancari italiani che hanno usufruito in qualsiasi modo di fondi statali. Lo ha deciso il Tar Lazio, Seconda sezione bis.

L’Associazione ricorrente chiedeva i documenti – oltretutto non solo a Banca d’Italia ma anche ad altri soggetti pubblici- inerenti l’identità di detti “grandi debitori”, avendo appreso da fonti giornalistiche che a seguito dell’approvazione del D.L. 237/2016 per il salvataggio degli istituti creditizi in grave difficoltà, gli stessi non avrebbero onorato i propri “consistenti” debiti, contribuendo in modo rilevante al dissesto di quegli istituti di credito. La richiesta di accesso nasceva dunque allo scopo di corroborare sul piano probatorio, attraverso i richiesti documenti, le varie iniziative giudiziarie che l’Associazione aveva intrapreso per tutelare la posizione di tutti coloro risultati danneggiati dalla grave crisi del settore creditizio.

Richiesta di accesso indeterminata e generica, carente l’interesse attuale e concreto

Banca d’Italia tuttavia riteneva di non accogliere la richiesta – con decisione qui avallata dal Tar Lazio– argomentando il proprio diniego sotto vari profili. Innanzitutto in quanto si tratta di una richiesta inammissibile per indeterminatezza e genericità, non essendo plausibile affermare che sono in corso una serie di cause a tutela dei risparmiatori, lesi dalle vicende delle banche ricomprese nei provvedimento di cui al D.L. 237/2016, per ritenere dimostrato l’interesse a supporto della richiesta medesima. Tra i debitori ci sono, difatti, sia quelli solventi che quelli che hanno generato le lamentate sofferenze bancarie, mentre la locuzione “ grandi debitori “ di cui si fa uso nell’istanza di accesso, non appare univoca in tal senso, non ricevendo nemmeno una definizione legale nel nostro ordinamento. Trattasi pertanto, in altri termini, di una richiesta avente carattere meramente esplorativo, la quale sottintende un potere generalizzato di vigilanza che non può essere attribuito neanche ad associazioni di tutela dei consumatori.

Sotto altro profilo, inoltre, l’istanza non può essere accolta perché la Banca d’Italia non possiede tutti i dati richiesti, e per procurarseli sarebbe necessaria un’inammissibile attività di elaborazione. La richiesta appare inoltre carente anche sotto il profilo dell’interesse concreto e attuale all’accesso, poiché la lista di tutti i debitori, o solo dei “grandi debitori insolventi” delle banche di cui si tratta, non può, di per sé, aiutare a comprendere le reali cause del dissesto delle banche stesse o le responsabilità dei soggetti coinvolti.

No all' accesso civico generalizzato

In ogni caso – si legge, per finire, nella sentenza n. 9023 del 27 luglio 2017 – l’invocato accesso civico generalizzato ex art. art. 5 bis D.lgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs. 97/2016 (c.d. Foia), non trova applicazione alla fattispecie. La sopra menzionata normativa, infatti, prevede che l’accesso civico generalizzato a dati e documenti detenuti dalla P.a. sia escluso nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge. E nel caso di specie il divieto di accesso è dato dall’art. 7 D.lgs. 385/1993.

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