Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

Pubblicato il 19 dicembre 2025

Con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, il Tribunale di Roma – IV Sezione Lavoro si è pronunciata in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito di una dichiarata crisi economico-finanziaria e di una conseguente riorganizzazione aziendale.

Nella decisione, viene affermata la legittimità della soppressione delle mansioni anche alla luce dell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, considerati come elemento fattuale di efficientamento e riduzione dei costi, coerente con le scelte organizzative dell’impresa.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e AI

Il caso esaminato dal Tribunale di Roma  

La lavoratrice ricorrente era stata alle dipendenze della società resistente, con inquadramento al IV livello del CCNL Commercio Terziario.

Inserita nel team creativo aziendale, aveva svolto mansioni di graphic designer, occupandosi di attività grafiche e di supporto alla comunicazione, operando sotto il coordinamento dei responsabili di area e nel rispetto dell’orario di lavoro.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  

Nel maggio 2023, la società le aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fondato su una riorganizzazione aziendale e sulla soppressione della posizione lavorativa.

La lavoratrice aveva contestato il recesso, ritenendo insussistenti le ragioni addotte e sostenendo la perdurante necessità delle mansioni svolte.

Le domande proposte dalla lavoratrice  

La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deducendo la insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso e allegando la natura pretestuosa della riorganizzazione aziendale, ritenuta non effettiva e non idonea a giustificare la soppressione della posizione.

La ricorrente aveva chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro, domanda poi rinunciata nel corso del giudizio per intervenuta nuova occupazione, nonché il riconoscimento di domande economiche principali e subordinate e il pagamento di una somma a titolo di differenze retributive.

Le difese della società resistente  

La società resistente, per contro, aveva fondato le proprie difese sull’esistenza di una crisi economico-finanziaria nel biennio 2022–2023, ritenuta determinante per l’adozione delle scelte organizzative contestate.

La datrice di lavoro aveva descritto un modello produttivo concentrato sul core business tecnologico, incentrato su progetti ad alto contenuto tecnico, affidati a sviluppatori software ed esperti di cyber intelligence.

In questo contesto, il settore design e marketing era stato ritenuto marginale e sacrificabile, con progressiva riduzione delle relative attività.

La soppressione delle mansioni e il ricorso all’intelligenza artificiale  

Dall’istruttoria era emersa una progressiva riduzione delle attività di graphic design, fino alla cessazione delle mansioni svolte dalla lavoratrice.

Tali attività erano state inizialmente assorbite da altre figure interne e successivamente ridimensionate in modo strutturale.

In questo contesto si collocava il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, utilizzati dai responsabili aziendali per lo svolgimento di attività grafiche residue.

L’AI, in altri termini, era stata valorizzata come fattore di efficientamento, riduzione dei costi e razionalizzazione delle risorse, coerente con la riorganizzazione aziendale.

La decisione del Tribunale di Roma  

L’istruttoria e la valutazione delle prove  

Il Tribunale di Roma ha fondato la propria decisione su un’istruttoria ritenuta completa e attendibile, valorizzando in particolare le dichiarazioni dell’amministratore della società datrice di lavoro e le testimonianze dei responsabili aziendali. Tali elementi hanno consentito di accertare l’effettività della crisi economico-finanziaria e la conseguente riorganizzazione interna dell’impresa.

Nel corso del giudizio è stata inoltre evidenziata la distinzione tra le mansioni di graphic design e quelle di web/UX design, con particolare riferimento alle differenti competenze professionali richieste. Il Tribunale ha ritenuto dimostrata l’inidoneità delle competenze della ricorrente a coprire posizioni alternative eventualmente presenti all’interno dell’organizzazione aziendale.

Il giustificato motivo oggettivo secondo il Tribunale  

Alla luce del quadro istruttorio, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti del giustificato motivo oggettivo, riconoscendo la effettività delle esigenze organizzative poste a fondamento del licenziamento e la presenza di un nesso causale diretto tra la riorganizzazione aziendale e la risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo il Giudice del lavoro, la società resistente aveva assolto l’onere probatorio su di essa gravante, dimostrando sia la situazione di crisi economica sia la soppressione delle mansioni precedentemente svolte dalla lavoratrice.

Impossibilità di repechage e adeguatezza della prova  

Il Tribunale ha infine esaminato l’impossibilità di repechage, richiamando i consolidati orientamenti della Corte di Cassazione in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La prova, anche di tipo negativo e presuntivo, è stata ritenuta adeguatamente fornita.

Nel caso concreto è emersa l’assenza di posizioni disponibili compatibili e la incompatibilità professionale della ricorrente. Inoltre, la automazione delle attività e l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale avevano inciso sulla riduzione del fabbisogno di lavoro umano, escludendo ulteriori possibilità di ricollocazione all’interno dell’impresa.

L'esito del giudizio

Il Tribunale di Roma, in conclusione, ha disposto il rigetto integrale del ricorso, ritenendo legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società resistente.

Sono state escluse sia le domande risarcitorie sia le ulteriori pretese economiche della lavoratrice.

In considerazione della complessità della controversia e delle questioni giuridiche esaminate, il Giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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