Legittimo impedimento. L’istanza via fax va comunque esaminata

Pubblicato il 16 ottobre 2015

Con sentenza n. 41498 depositata il 15 ottobre 2015, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo fax in cancelleria, non è da ritenere nulla o inesistente.

Ne consegue che il giudice è comunque tenuto ad esaminare la medesima sebbene l’utilizzo di tale modalità di trasmissione esponga il richiedente al rischio della intempestività, nell’ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente.

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