L’emissione della cartella blocca il condono

Pubblicato il 05 febbraio 2010 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2439 depositata il 3 febbraio 2010, ha stabilito che la definizione agevolata della pendenza tributaria non ha ragion d'essere se sia già stata emessa una cartella esattoriale, che rende definitivo il debito tributario ed ha mera funzione liquidatoria. Inoltre, tale definizione agevolata non può essere applicata né alle sopratasse, né alle sanzioni pecuniarie nel caso in cui sia già divenuto definitivo l'accertamento circa il tributo e comunque i rilievi non siano più accessibili per assenza di controversia sul rapporto da cui derivano.

La Corte spiega che si può procedere alla definizione del rapporto d’imposta solo se è ancora disponibile il diritto dal quale scaturisce: la cartella esattoriale è un atto meramente liquidatorio e non un atto impositivo suscettibile di condono. Dunque, quando è emessa il diritto alla definizione decade. Non rileva che siano errati la liquidazione del tributo, il decisum e la liquidazione delle sanzioni.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

UE e riforma del Mercato Unico: più spazio a PMI e small mid-cap

23/05/2025

Software per credito d’imposta ZLS 2025: domande fino al 23 giugno

23/05/2025

Discriminazioni indirette nella selezione del personale

23/05/2025

CPB 2025-2026: in GU il decreto con la metodologia ufficiale

23/05/2025

Decreto Immigrazione convertito in legge: le novità

23/05/2025

Soccida: inquadramento nella gestione agricola Inps

23/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy