Lesioni di lieve entità, costituzionale la previsione delle tabelle

Pubblicato il 17 ottobre 2014 Con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Torino relativamente all'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) nella parte in cui, prevedendo un risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale, basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali, non consentirebbe di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, per contrasto con gli articoli 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

I profili di incostituzionalità sollevati dal giudice torinese sono stati ritenuti non fondati dalla Corte costituzionale, secondo la quale la disciplina in esame, volta al contemperamento dei contrapposti interessi coinvolti, supera il vaglio di ragionevolezza.

Il meccanismo standard di quantificazione del danno – si legge nel testo della decisione - attinente, peraltro, al solo specifico e limitato settore delle lesioni micropermanenti, lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio risultante dalla applicazione delle tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.
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