L’etichetta deve essere chiara sulla provenienza

Pubblicato il 04 maggio 2013 La Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza 19093 del 3 maggio 2013, ha confermato, nell’ambito di un’indagine per frode in commercio, l’ordinanza di sequestro di diverse confezioni sotto vuoto di pistacchi sulla cui etichetta era indicata la dicitura “sfiziosità siciliane” quando in basso, in caratteri molto piccoli era precisata una generica provenienza dall’area del Mediterraneo.

 Secondo la Suprema corte, l’etichetta di specie era idonea a produrre l’equivoco sull’origine dei prodotto in considerazione delle modalità correnti nella scelta e nell’acquisto del prodotto medesimo “da parte del consumatore medio che potrebbe non essere a conoscenza di normative specifiche”.

Ed infatti – precisa la Corte - “l’obbligo di non ingannevolezza sulla zona di origine del prodotto” assolve, altresì, all’obbligo di una corretta informazione per il consumatore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy