Lettere d’intento, dal 12 febbraio pienamente operative le nuove regole

Pubblicato il 07 febbraio 2015 Dal 12 febbraio 2015 diverranno pienamente operative le nuove regole sul modello di lettera d’intento relativo a operazioni senza applicazione dell’Iva in vigore dal 1° gennaio 2015 (articolo 20, comma 3, Dlgs 175/2014).

Dal 1° gennaio 2015, infatti, l’obbligo di comunicare al Fisco le operazioni senza applicazione d'imposta ricade sull’esportatore abituale che è tenuto a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione (lettera d'intento). Mentre al fornitore o prestatore di servizi rimane l’obbligo di controllare che il committente abbia trasmesso all'Agenzia la lettera d'intento tramite riscontro telematico, oltre che quello di riepilogare nella Dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Per la trasmissione delle dichiarazioni d'intento ai sensi della nuova procedura il Fisco ha approvato un nuovo modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Fine periodo transitorio

Dunque, ora, non si potrà più utilizzare il modello adottato con Dm 6 dicembre 1986, ma si dovrà utilizzare appunto il nuovo modello DI approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014.

Mentre, per il periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2015 non necessariamente il fornitore deve aver ricevuto dal proprio cliente il nuovo modello utilizzabile per l’anno 2015, essendo appunto in vigore un periodo transitorio.

Ne consegue che ora va sollecitato il cliente affinché invii il nuovo modello DI delle Entrate, dal momento che la lettera d’intento, compilata sul vecchio modello e ricevuta dal fornitore del bene o dal prestatore del servizio, non avrà più alcuna rilevanza ai fini della fatturazione a parite proprio dal prossimo 12 febbraio.

In caso contrario, si dovrà ritenere che non si possano emettere fatture senza Iva dato che l’utilizzo del nuovo modello è incompatibile con la vecchia procedura. Necessariamente per fatturare senza Iva, il fornitore dovrà ricevere dall’esportatore abituale la ricevuta del modello DI inviato alle Entrate e verificarne l’inoltro, riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia.

Dalla stessa Amministrazione finanziaria è giunta la precisazione che le lettere di intento spedite ai fornitori con le procedure vigenti nel 2014, ossia con le vecchie modalità, non devono essere trasmesse telematicamente alle Entrate.
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