L’ex depositario non delegato non comunica la variazione

Pubblicato il 15 giugno 2011 Con la risoluzione n. 65 del 14 giugno 2011, l’agenzia delle Entrate interviene a chiarire le modalità di presentazione della comunicazione delle variazioni del luogo di custodia delle scritture contabili.

I modelli da utilizzare sono:

AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e
AA9/10 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.

Nella risoluzione è richiamato l’articolo 35, comma 3, del Dpr n. 633/72, con cui è stabilito che è onere del contribuente dichiarare entro 30 giorni all’agenzia delle Entrate la variazione degli elementi risultanti dalla dichiarazione di inizio attività, compresa la variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Pertanto, nulla è posto a carico del terzo depositario nel caso in cui, cessato il rapporto di deposito, riconsegni al contribuente le scritture contabili. Al più il depositario può:

- provvedere alla presentazione di modelli in oggetto se delegato dal contribuente o, in presenza di prescritti requisiti, in qualità di incaricato alla trasmissione telematica;
- chiedere al contribuente prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, considerato l’interesse al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui trattasi, anche ai fini di eventuali accessi o richieste di ispezioni documentali ai sensi dell’articolo 52 del DPR n. 633 del 1972;
- comunicare, in assenza di prova, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, sulla base del domicilio fiscale del contribuente, l’avvenuta risoluzione del rapporto di deposito allegando una copia del verbale di consegna delle scritture;
- presentare analoga comunicazione nel caso in cui sia stato impossibilitato a restituire le scritture contabili al contribuente, indicandone la motivazione.
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