Liberazione anticipata, non per chi è agli arresti domiciliari

Pubblicato il 14 gennaio 2016

Il beneficio della liberazione anticipata non trova applicazione per chi sconta la pena agli arresti domiciliari, ma solo per chi la sconta in carcere.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 987 depositata il 13 gennaio 2016, respingendo il ricorso di un detenuto, avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di riduzione della pena e liberazione anticipata (concessagli nella sola misura ordinaria di 45 giorni).

In particolare, il Tribunale di Sorveglianza aveva motivato il mancato accoglimento della suddetta richiesta, sull'assunto che la maggiore riduzione della pena non fosse prevista per coloro che (come il soggetto ricorrente) si trovassero in espiazione della pena nella forma della detenzione domiciliare. Ciò che invece rappresentava – secondo il ricorrente – una irragionevole disparità di trattamento – paradossalmente favorendo la concessione di un beneficio più ampio a condannati spesso non meritevoli.

Detenuto ai domiciliari. Non può beneficiare della massima riduzione

Ma la Cassazione – nel respingere la censura – ha tuttavia condiviso l’opzione ermeneutica del Tribunale di Sorveglianza, secondo cui il detenuto sottoposto a detenzione domiciliare ossia a misura alternativa alla carcerazione, non può beneficiare dell’istituto invocato (riduzione della pena/liberazione anticipata) nella sua maggiore estensione possibile, pena la ingiustificata ed illegittima disapplicazione della norma che lo introduce e che lo regola.

In altre parole, prosegue la Corte, pretendere un'applicazione generalizzata dell’istituto della liberazione anticipata a tutti i condannati (senza distinzione tra quelli in detenzione inframuraria e quelli promossi in misura alternativa), porterebbe ad ignorare quelle che sono le peculiarità della disciplina, le finalità e gli effetti del beneficio in esame.

Liberazione anticipata. Concepita per combattere il sovraffollamento carcerario

Fin dalla sua introduzione l’istituto rivela infatti la sua “specialità” di strumento apprestato per prevenire l’annoso problema del sovraffollamento carcerario, inserito nel contesto delle “misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy