Libertà di decisione sulla transazione fiscale

Pubblicato il 08 marzo 2010

In tema di transazione fiscale si registrano interessanti pronunce che fanno emergere il principio per cui l’imprenditore non è obbligatoriamente soggetto alla proposta fiscale.

Il tribunale di Pescara del 2/12/2008 ha statuito che la transazione fiscale contenuta in un piano di concordato preventivo non ha rilevanza autonoma, di guisa che la sorte dei crediti tributari privilegiati è legata alla volontà dei della maggioranza dei creditori e prescinde dalla adesione dell’amministrazione finanziaria.

In sede di omologa del concordato preventivo il Tribunale di La Spezia del 2 luglio 2009 ha aderito alla tesi maggioritaria per cui è possibile presentare una proposta di concordato preventivo con conseguente falcidia dei crediti tributari, anche dell’Iva, indipendentemente dalla procedura predisposta dall’articolo 182-ter della legge fallimentare. Ciò è in linea con la logicità del sistema per cui l’imprenditore deve poter calcolare la bontà dei benefici offerti dal Fisco con la transazione. In tale contesto il fisco va parificato ad ogni altro creditore.

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