Licenziamenti collettivi, vanno comparati i lavoratori con professionalità equivalenti

Pubblicato il 05 marzo 2021

Nelle procedure di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall'art. 5, comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, fa sì che la riduzione del personale deve, generalmente, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitata a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità impiegate ed infungibili rispetto ad altre.

Tale principio, espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2 marzo 2021, n. 5647, conferma il giudicato della Corte di Appello di Milano che respingeva il ricorso della società per violazione dei criteri di scelta citati dal predetto art. 5, comma 1, e che avrebbe dovuto operare una verifica comparativa con il resto del personale con professionalità fungibile, individuando ex ante criteri valutativi certi e verificabili.

In particolare, nel caso affrontato dagli Ermellini, la parte ricorrente riconduceva la legittimità del licenziamento impugnato sostenendo che il lavoratore non avesse svolto attività presso altri reparti senza evidenziare le motivazioni utili a ritenere infungibili la prestazione lavorativa resa.

Invero, i giudici di legittimità - concordemente con i giudizi di merito - ribadiscono che nell'ambito dei criteri di scelta la comparazione tra i profili professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità, tra i quali potrà, esperita la procedura, operarsi la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità.

Naturalmente, l'onere della prova dell'avvenuta comparazione tra lavoratori aventi il medesimo inquadramento professionale e la scelta dei lavoratori non impiegabili nelle residuate posizioni lavorative è a carico del datore di lavoro.

Al tempo stesso, ove la comparazione non sia possibile per situazioni oggettive, l'onere della prova incomberà sempre sul datore di lavoro.

Pertanto, la scelta di licenziare lavoratori impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando la verifica del possesso di professionalità equivalenti a quella di addetti ad altre realtà organizzative non può ritenersi legittima.

In tal senso, la scelta dei lavoratori in esubero dovrà coinvolgere l'intera compagine aziendale - salvo specifici casi caratterizzati da autonomia e specifiche professionalità - non essendo sufficiente far parte di un ramo d'azienda soppresso o che non abbia più la necessità di addetti e che tale causa sia idonea a giustificare la mancata comparazione con il personale rimasto in servizio.

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