Licenziamento. Al dipendente un’alternativa valida

Pubblicato il 28 marzo 2011 A causa di una ristrutturazione aziendale, una compagnia di assicurazioni ha in programma di eliminare gradualmente 134 ispettori di produzione, facendo loro conservare il posto di lavoratori dipendenti attraverso il passaggio ad altri settori dell’azienda. A uno di questi ispettori, invece, viene offerto l’incarico di subagente autonomo. L’uomo rifiuta il posto, per evidente disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi, e viene licenziato per giustificato motivo a causa del suo persistente rifiuto “di accettare qualsiasi ipotesi di ricollocazione tra quelle prospettate dall’azienda”. L’uomo propone ricorso contro questa decisione ribadendo di aver dato la propria disponibilità a svolgere altre mansioni.

In primo e secondo grado la domanda dell’ispettore non è stata accolta con la motivazione che era certa la soppressione del posto di lavoro e che il datore di lavoro aveva provato l’indisponibilità dell’interessato all’impiego in mansioni equivalenti.

In Cassazione l’esito è differente. La Corte, con la sentenza n. 6625/2011, accoglie il ricorso dell’ispettore, sostenendo che in caso di licenziamento l’onere di provare l’impossibilità di ricollocare i lavoratori all’interno dell’impresa in mansioni analoghe grava sul datore di lavoro. Perciò, in una situazione come quella descritta, in cui agli altri lavoratori viene offerta una alternativa più favorevole rispetto a quella proposta al ricorrente, l’onere di dimostrare che quest’ultimo non ha voluto accettare le nuove condizioni presentategli non può considerarsi assolto con la prova di aver proposto al dipendente un’attività di natura non subordinata, ma autonoma ed esterna all’azienda, soprattutto se essa è priva di una qualsiasi garanzia reale in termini di flusso economico come quella di un subagente.

In altri termini, anche se l’onere di provare l’impossibilità di reimpiegare il lavoratore licenziato in altre mansioni analoghe da parte del datore di lavoro è comunque elastico, non si può di certo considerare assolto se al lavoratore viene proposto di accettare un lavoro esterno di collaboratore al posto di uno da dipendente.
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