Licenziamento anche in due tempi

Pubblicato il 01 novembre 2008 La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 ottobre 2008, n. 25573, ritiene che se il datore sbaglia con il primo licenziamento, può intimarne un secondo, purché basato su cause giustificatrici diverse da quelle fatte valere con il primo. Infatti, la norma (articolo 18, comma 1, legge 300/1970) che stabilisce che nel caso di annullamento del licenziamento disposto dal giudice per mancanza di giusta causa e giustificato motivo, scattino per il lavoratore conseguenze che gli sono favorevoli, quali il pagamento delle indennità dalla data del licenziamento sino a quella di reintegrazione e il versamento dei contributi previdenziali, fa sì che il rapporto di lavoro debba considerarsi nel frattempo continuato, sia pure solo di diritto. Proprio la permanenza del rapporto giustifica l’irrogazione di un secondo licenziamento, per giusta causa o giustificato motivo, ove basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy