Licenziamento confermato per il cassiere di banca che si allontana per un caffè

Pubblicato il 29 marzo 2013 Secondo la Sezione lavoro della Corte di cassazione – sentenza n. 7819 del 28 marzo 2013 – nell’accertare l’esistenza di una giusta causa di licenziamento di un cassiere di banca “affidatario di somme anche rilevanti”, occorre fare riferimento sia all'interesse patrimoniale della datrice di lavoro sia, pure indirettamente, alla potenziale lesione dell'interesse pubblico alla sana e prudente gestione del credito. Inoltre – continua la Corte – “il rigoroso rispetto delle regole di maneggio del denaro” non può essere sostituito da non meglio specificate regole di buon senso, in quanto “inidonee ad assicurare la conservazione del denaro della banca e dei clienti”.

Sulla scorta di questi rilievi la Suprema corte ha rigettato il ricorso presentato da un cassiere di banca contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato il licenziamento disciplinare impartitogli da parte dell’istituto di credito a seguito, sostanzialmente, di due episodi: in un caso, l’uomo si era rifiutato di eseguire un'operazione richiesta da un cliente e prevista dal manuale portato a conoscenza di tutti i dipendenti; nell’altro, lo stesso aveva abbandonato la cassa dove operava, senza chiuderla, al fine di recarsi al bar per prendere un caffè, non curandosi, peraltro, della presenza di ben quindici clienti in fila.

Ed anche se nel testo della decisione di merito non era stato tenuto conto che, al momento dell'allontanamento del dipendente per la pausa caffè, operavano più casse, tale circostanza – precisa la Corte - non era da ritenere decisiva non escludendo, comunque, che “il venir meno di una cassa rallentava le operazioni delle altre sulle quali venivano dirottati i clienti in fila che comunque erano in numero cospicuo”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INAIL: operativo il nuovo servizio online “Istanza di rateazione” per debiti contributivi

13/05/2026

Corte Costituzionale: retroattiva la lex mitior per le sanzioni amministrative

13/05/2026

Magistrati onorari: illegittima la rinuncia ai diritti UE dopo la stabilizzazione

13/05/2026

CPB 2026-2027: approvata la nuova metodologia per i soggetti ISA

13/05/2026

Fondi interprofessionali 2026: nuove Linee Guida su governance e formazione

13/05/2026

Equo compenso editori, via libera dalla Corte UE

13/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy