Licenziamento dirigente distaccato all’estero: quale tassazione per la società italiana?

Pubblicato il 13 gennaio 2026

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire il trattamento fiscale delle somme corrisposte in sede di conciliazione a seguito di licenziamento, in presenza di un dirigente fiscalmente residente all’estero e di un rapporto di lavoro caratterizzato da distacco internazionale.

La risposta n. 1 del 12 gennaio 2026 fornisce indicazioni operative di particolare interesse per le imprese italiane che operano in contesti multinazionali e che, in qualità di sostituti d’imposta, devono individuare correttamente la potestà impositiva e l’ambito di applicazione delle ritenute alla fonte sulle indennità di fine rapporto.

Caso studiato: trattamento delle somme corrisposte al dirigente distaccato all’estero

La fattispecie oggetto di interpello riguarda una società residente in Italia che aveva alle proprie dipendenze un dirigente assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, con riconoscimento di un’anzianità convenzionale decorrente dal 14 settembre 2004.

Dal 1° gennaio 2022, il dirigente era stato distaccato in Finlandia presso una società del medesimo gruppo, svolgendo l’attività lavorativa in via esclusiva a favore della consociata estera. Nel periodo d’imposta 2025, il lavoratore risultava fiscalmente residente in Finlandia, non integrando i requisiti di residenza previsti dall’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Il rapporto di lavoro veniva risolto per licenziamento in data 31 ottobre 2024. A seguito dell’impugnazione, le parti sottoscrivevano un accordo di conciliazione il 9 maggio 2025, che prevedeva il riconoscimento delle seguenti somme:

La società istante ha chiesto di chiarire se le somme corrisposte al dirigente dovessero essere assoggettate a imposizione in Italia e, in particolare, su quali importi fosse necessario applicare la ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973.

La questione centrale riguarda, quindi, l’individuazione dello Stato titolare della potestà impositiva, anche alla luce della Convenzione tra Italia e Finlandia contro le doppie imposizioni e dei criteri interpretativi contenuti nel Commentario OCSE.

Quadro normativo di riferimento

L’Agenzia delle Entrate fa presente che:

Somme imponibili in Italia

Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Amministrazione finanziaria opera una distinzione netta tra le somme erogate, fondata su due criteri fondamentali:

  1. il soggetto che eroga l’indennità;

  2. il collegamento territoriale tra la somma e l’attività lavorativa svolta in Italia.

In particolare, l’Agenzia chiarisce che:

Coordinamento con la Convenzione Italia–Finlandia

La risposta AdE n. 1/2026 evidenzia che le conclusioni raggiunte risultano coerenti anche con l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia, interpretato secondo il Commentario OCSE, che attribuisce la potestà impositiva allo Stato in cui l’attività lavorativa cui le indennità si riferiscono è stata effettivamente svolta.

Impatti operativi per imprese e professionisti

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2026 rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione fiscale dei licenziamenti di dirigenti distaccati all’estero, confermando che:

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