L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire il trattamento fiscale delle somme corrisposte in sede di conciliazione a seguito di licenziamento, in presenza di un dirigente fiscalmente residente all’estero e di un rapporto di lavoro caratterizzato da distacco internazionale.
La risposta n. 1 del 12 gennaio 2026 fornisce indicazioni operative di particolare interesse per le imprese italiane che operano in contesti multinazionali e che, in qualità di sostituti d’imposta, devono individuare correttamente la potestà impositiva e l’ambito di applicazione delle ritenute alla fonte sulle indennità di fine rapporto.
La fattispecie oggetto di interpello riguarda una società residente in Italia che aveva alle proprie dipendenze un dirigente assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, con riconoscimento di un’anzianità convenzionale decorrente dal 14 settembre 2004.
Dal 1° gennaio 2022, il dirigente era stato distaccato in Finlandia presso una società del medesimo gruppo, svolgendo l’attività lavorativa in via esclusiva a favore della consociata estera. Nel periodo d’imposta 2025, il lavoratore risultava fiscalmente residente in Finlandia, non integrando i requisiti di residenza previsti dall’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Il rapporto di lavoro veniva risolto per licenziamento in data 31 ottobre 2024. A seguito dell’impugnazione, le parti sottoscrivevano un accordo di conciliazione il 9 maggio 2025, che prevedeva il riconoscimento delle seguenti somme:
indennità sostitutiva del preavviso, pari complessivamente a 420.000 euro, suddivisa in:
362.880 euro, riferibili al periodo di attività lavorativa svolta in Italia;
57.120 euro, riferibili al periodo di attività lavorativa svolta in Finlandia;
indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco, pari a 930.000 euro, interamente corrisposta dalla società finlandese.
La società istante ha chiesto di chiarire se le somme corrisposte al dirigente dovessero essere assoggettate a imposizione in Italia e, in particolare, su quali importi fosse necessario applicare la ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973.
La questione centrale riguarda, quindi, l’individuazione dello Stato titolare della potestà impositiva, anche alla luce della Convenzione tra Italia e Finlandia contro le doppie imposizioni e dei criteri interpretativi contenuti nel Commentario OCSE.
L’Agenzia delle Entrate fa presente che:
Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Amministrazione finanziaria opera una distinzione netta tra le somme erogate, fondata su due criteri fondamentali:
il soggetto che eroga l’indennità;
il collegamento territoriale tra la somma e l’attività lavorativa svolta in Italia.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che:
è imponibile in Italia esclusivamente la quota di indennità sostitutiva del preavviso:
corrisposta dalla società italiana;
riferibile al periodo di lavoro svolto nel territorio dello Stato (362.880 euro). Su tale importo la società è tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973;
non sono imponibili in Italia:
la quota di indennità di preavviso pari a 57.120 euro, corrisposta dalla società finlandese;
l’indennità di cessazione del rapporto di lavoro e del distacco pari a 930.000 euro, anch’essa erogata dalla società finlandese, in quanto somme corrisposte da un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, e riferibili ad attività lavorativa svolta all’estero.
La risposta AdE n. 1/2026 evidenzia che le conclusioni raggiunte risultano coerenti anche con l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia, interpretato secondo il Commentario OCSE, che attribuisce la potestà impositiva allo Stato in cui l’attività lavorativa cui le indennità si riferiscono è stata effettivamente svolta.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2026 rappresenta un importante punto di riferimento per la gestione fiscale dei licenziamenti di dirigenti distaccati all’estero, confermando che:
la tassazione delle indennità di fine rapporto richiede una valutazione puntuale del nesso territoriale del reddito;
il sostituto d’imposta italiano deve operare le ritenute solo sulle somme effettivamente riferibili ad attività lavorativa svolta in Italia e dallo stesso corrisposte;
il corretto coordinamento tra normativa interna e disciplina convenzionale è essenziale per evitare fenomeni di doppia imposizione.
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