Licenziamento disciplinare Tempestività della contestazione

Pubblicato il 12 gennaio 2017

Con la sentenza n. 50 del 3 gennaio 2017 sul ricorso di un lavoratore contro il licenziamento disciplinare, la Cassazione interviene a chiarire il carattere di tempestività di una contestazione disciplinare.

Ricordando precedenti giurisprudenziali si spiega che: la tempestività d’una contestazione disciplinare va valutata muovendo non dall’epoca dell’astratta conoscibilità dell’infrazione, bensì dal momento in cui il datore di lavoro ne abbia acquisito in concreto piena conoscenza, a tal fine non bastando meri sospetti.

Sul punto, la Corte aggiunge che quello dei tempi realmente necessari alle verifiche aziendali è un apprezzamento in punto di fatto e, in quanto tale, riservato al giudice del merito.

Sempre nella sentenza è, inoltre, chiarito che: sebbene l’art. 7 legge n. 300/70 non preveda un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore la documentazione posta a base d’una contestazione disciplinare, nondimeno debba offrirgliela in visione in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, ove l’incolpato ne faccia richiesta e l’esame dei documenti sia necessario per un’adeguata difesa.

Ma nel caso di specie - licenziamento disciplinare senza preavviso di un dipendente di Trenitalia S.p.A. illegittimamente servitosi di 238 biglietti già utilizzati per rivenderli o per illecite operazioni di rimborso - tale richiesta non c'è stata. Infatti, il ricorso non indica l'eventuale documento da cui risulterebbe la tempestiva richiesta di visione degli atti del procedimento disciplinare.

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