Licenziamento e rito Fornero: inammissibile il ricorso

Pubblicato il 21 luglio 2014 La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 205 depositata il 16 luglio 2014, è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della Legge n. 92 del 2012 e dell’art. 51, comma 1, numero 4), cod. proc. civ., nella parte in cui la prima disposizione non prevede che il giudizio di opposizione abbia svolgimento davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria e la seconda non esclude dalla sua operatività la fattispecie in parola.

In merito è da segnalare che alcune sezioni del lavoro ad oggi non hanno ritenuto incompatibile l’assegnazione dell’opposizione allo stesso giudice della fase sommaria, mentre altre hanno ritenuto che il giudizio di opposizione debba essere attribuito ad altro giudice.

Per il giudice delle leggi la questione in esame è manifestamente inammissibile per il motivo che essa si risolve nell’improprio tentativo di ottenere dalla Corte, con uso distorto dell’incidente di costituzionalità, l’avallo dell’interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo suscettibile di duplice lettura (ex multis, ordinanze n. 196 del 2013, n. 304 e n. 185 del 2012, e n. 139 del 2011).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti: prima rata Inps in scadenza il 18 maggio

14/05/2026

Legge Mare 2026: sgravi contributivi e nuova integrazione salariale per la pesca

14/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit - Verbale di rettifica del 29/4/2026

14/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit. Correzione refusi

14/05/2026

Decreto 1° maggio: cosa cambia per gli incentivi alle assunzioni 2026

14/05/2026

Previndapi: aumentano contributi e massimali

14/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy