Licenziamento e sussistenza della condotta omissiva

Pubblicato il 10 luglio 2018

Pur sussistendo la condotta omissiva, anche se è eccessivamente sproporzionata la sanzione espulsiva, il datore di lavoro è condannato al pagamento di 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e non deve reintegrare il lavoratore quando si è in presenza di una risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 18, comma 5, della Legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012.

Questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17887 del 6 luglio 2018, a proposito di un licenziamento intimato ad un lavoratore il quale, nonostante il suo comportamento inadempiente accertato, non aveva causato un danno all’azienda datrice di lavoro che di fatto non aveva perso l’appalto.

Più nello specifico il dipendente aveva omessa la trasmissione, all'ufficio contabilità, dei consuntivi delle lavorazioni svolte dalla ditta subappaltatrice a favore di un cliente per il periodo luglio 2014-febbraio 2015 e per complessivi euro 9.000, ma nonostante tutto c’è stata una successiva proficua (ossia con i medesimi volumi di fatturato) permanenza dei rapporti di appalto sia con il cliente sia con la società appaltatrice.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

Assunzione a termine: attenzione alla causale sostitutiva. I requisiti essenziali

28/10/2025

Nuovi codici ATECO e adempimenti collegati

28/10/2025

Casa e studio collegati: quando serve l’autorizzazione del PM per l'accesso fiscale

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy