Licenziamento: impugnazione entro 240 giorni per lavoratore in stato di incapacità

Pubblicato il 21 luglio 2025

Licenziamento: la Corte costituzionale esclude l’onere dell’impugnazione stragiudiziale nei casi in cui il lavoratore si trovi in stato di incapacità naturale.

Consulta: no all'onere di impugnazione stragiudiziale in caso di incapacità

Con la sentenza n. 111 depositata il 18 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui impone l’onere dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento entro il termine decadenziale di sessanta giorni anche nei confronti del lavoratore che, al momento della ricezione della comunicazione o durante detto termine, versi in stato di incapacità di intendere e di volere.

La Consulta ha evidenziato che l’onere temporale, in tali circostanze, comprime eccessivamente il diritto alla tutela giurisdizionale e al lavoro, garantiti dagli articoli 24 e 4 della Costituzione.

La pronuncia si inserisce nel quadro delle tutele riconosciute dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro, diritto alla difesa e principio di eguaglianza, ponendosi come risposta a un vuoto normativo che rischiava di compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale per i soggetti temporaneamente incapaci.

Il quadro normativo di riferimento

Il termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento

L’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, si rammenta, disciplina i termini per l’impugnazione del licenziamento individuale, introducendo un duplice regime decadenziale. Il primo comma prevede che il lavoratore debba contestare il licenziamento, anche in forma stragiudiziale, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, pena la decadenza dal diritto di impugnazione. Il secondo comma, aggiunto dalla legge n. 183/2010 (cosiddetto “Collegato lavoro”), impone un ulteriore termine di 180 giorni per adire il giudice o per attivare tentativi alternativi di risoluzione della controversia. Questo sistema mira a garantire certezza nei rapporti di lavoro e celerità nella definizione delle controversie.

Il principio di conoscibilità legale degli atti

A sostegno di tale struttura si colloca l’articolo 1335 del codice civile, che introduce il principio di conoscibilità legale degli atti recettizi: la comunicazione si presume conosciuta dal momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo prova contraria dell’impossibilità di averne notizia senza colpa. La giurisprudenza tradizionale ha escluso che condizioni soggettive, come l’incapacità naturale, possano incidere sulla validità o efficacia dell’atto.

La questione sottoposta alla Corte costituzionale

Il caso esaminato

La questione all'esame della Consulta trae origine da un procedimento avviato dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, a seguito dell’impugnazione tardiva di un licenziamento disciplinare. La lavoratrice interessata non aveva contestato il recesso nel termine previsto a causa di una grave patologia psichica che le aveva impedito di comprendere l’atto datoriale e di autodeterminarsi, situazione successivamente comprovata mediante documentazione clinica e consulenze tecniche d’ufficio.

Questione di legittimità costituzionale

I giudici di legittimità hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sulla norma in esame nella parte in cui non esclude l’onere dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento per il lavoratore che, al momento della ricezione o nel corso dei 60 giorni previsti, versi in stato di incapacità naturale.

La questione è stata posta in riferimento a diversi parametri costituzionali: l’art. 3 (principio di eguaglianza e ragionevolezza), l’art. 4 (diritto al lavoro), l’art. 24 (diritto alla tutela giurisdizionale), l’art. 35 (protezione del lavoro) e l’art. 117, in relazione all’art. 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e alla direttiva 2000/78/CE.

La Cassazione ha chiesto alla Corte costituzionale di valutare la possibilità di estendere o differire i termini decadenziali per i lavoratori incapaci, in modo da garantire un accesso effettivo alla tutela dei propri diritti in condizioni di pari dignità.

La decisione della Consulta  

La dichiarazione di incostituzionalità

Esclusione dell’onere di impugnazione stragiudiziale in caso di incapacità

Nel dichiarare fondata la questione, la Corte costituzionale ha rilevato che l’onere di impugnazione stragiudiziale entro sessanta giorni, previsto a pena di decadenza, è generalmente giustificato da esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di celerità del contenzioso in materia di recesso datoriale. Tuttavia, in situazioni in cui il lavoratore sia incapace di intendere e di volere a causa di una patologia clinicamente accertata, tale onere si traduce in un ostacolo insormontabile all’accesso alla giurisdizione.

La Consulta ha sottolineato che la tutela del diritto al lavoro e il diritto alla sua protezione in sede giurisdizionale non possono essere subordinati a un onere che il lavoratore, in condizioni patologiche, non è in grado di adempiere.

Per questo ha ritenuto irragionevole e costituzionalmente lesiva l’automatica applicazione del termine decadenziale in queste situazioni, stabilendo che in caso di incapacità naturale accertata, non opera l’obbligo della previa impugnazione scritta entro i sessanta giorni.

Conferma del termine massimo di 240 giorni per l’impugnazione giudiziale

Tuttavia, la Corte ha mantenuto fermo il termine massimo di 240 giorni previsto per l’impugnazione giudiziale del licenziamento, comprensivo dei 60 giorni per la contestazione stragiudiziale e dei successivi 180 giorni per il deposito del ricorso o l’attivazione di una procedura alternativa (conciliazione o arbitrato). In tal modo, si salvaguarda il bilanciamento tra la tutela dei diritti del lavoratore e l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Le motivazioni della Corte  

Esigenza di tutelare i diritti fondamentali del lavoratore

La decisione della Corte costituzionale si fonda sulla necessità di tutelare i diritti fondamentali del lavoratore, espressamente garantiti dalla Costituzione: il diritto al lavoro (art. 4, comma 1), il diritto alla difesa e all’accesso alla giustizia (art. 24, comma 1), la tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35, comma 1), nonché il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3).

La Consulta ha evidenziato che il meccanismo decadenziale previsto dalla norma impugnata si traduce, nei casi di incapacità naturale, in un ostacolo insormontabile all’esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio, comprimendo in misura eccessiva diritti di rango costituzionale.

Riconduzione a legittimità della norma

I giudici costituzionali hanno altresì escluso la possibilità di intervenire mediante pronuncia additiva nel senso richiesto dalla Corte di cassazione, che avrebbe differito il decorso del termine dalla data di ricezione dell’atto a quella di recupero della capacità. Tale soluzione – pur teoricamente idonea a sanare il vulnus – è stata ritenuta in contrasto con il principio di certezza del diritto, poiché introdurrebbe un elemento di imprevedibilità e instabilità nei rapporti giuridici, rendendo il termine per l’impugnazione potenzialmente indefinito e soggetto a valutazioni soggettive e postume.

In sostituzione di tale opzione, la Corte ha optato per una soluzione ritenuta equilibrata, escludendo l’onere dell’impugnazione nei 60 giorni solo in presenza di incapacità naturale, ma lasciando invariato il termine massimo di 240 giorni, idoneo a garantire tempi certi per la stabilizzazione del rapporto giuridico e al contempo sufficiente ad assicurare un margine di tutela effettiva per il lavoratore in condizione di fragilità temporanea.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuovo bonus mamme 2025, l’INPS rettifica: domande entro il 9 dicembre

30/10/2025

Consolidato fiscale nazionale e mondiale: opzione entro il 31 ottobre 2025

30/10/2025

Ravvedimento per soggetti ISA aderenti al CPB 2025-2026

30/10/2025

Imprese artigiane: riduzione dei premi INAIL per l’anno 2025

30/10/2025

Concordato preventivo 2025-2026 e ravvedimento

30/10/2025

Cassa commercialisti, deleghe e pagamenti digitali

30/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy