Licenziamento legittimo per le attività incompatibili con la malattia

Pubblicato il 06 marzo 2013 Un lavoratore assente dal proprio domicilio durante il periodo di malattia può essere legittimamente licenziato dal datore di lavoro se il suo comportamento determina una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Inoltre, la valutazione circa la gravità dell’inadempimento deve essere compiuta ex ante, nel senso che lo svolgimento dell’attività esterna da parte del dipendente non solo deve essere di per sé sufficiente a far presumere che non ci fosse malattia, ma anche che la stessa abbia potuto pregiudicare la guarigione tempestiva del lavoratore ritardandone così il suo rientro al lavoro.

Questa la conclusione della Suprema Corte di Cassazione - sentenza n. 4559 del 22 febbraio 2013 - che rafforzando un orientamento già noto in sede di legittimità, avvalora la fondatezza del licenziamento nel caso in cui lo svolgimento di un’altra attività da parte del dipendente, durante il periodo di malattia, non solo è incompatibile con la patologia dichiarata per giustificare l’assenza dal lavoro, ma costituisce anche indice di scarsa attenzione per la propria salute mettendo a repentaglio la possibilità di guarigione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy