Licenziamento: ok se il principio di immodificabilità del motivo è soddisfatto

Pubblicato il 05 agosto 2013 Con sentenza n. 16987 del 9 luglio 2013, la Cassazione interviene nel ricorso di una impiegata presso uno studio professionale licenziata dal datore a motivo dalla perdita, causata dalla dipendente stessa, di un importante cliente, con la conseguente riduzione dei carichi di lavoro già ridotti per la crisi in atto.

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 604/1966, non può scaturire dal generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma deve sussistere la necessità di soppressione del posto o del reparto cui è addetto il lavoratore licenziato, non per il solo incremento di profitto, ma per fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti.

Inoltre, il datore di lavoro deve dimostrare in giudizio la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti.

Nel caso di specie, la ex dipendente lamentava che non risultavano "in alcun modo intellegibili" i motivi del recesso nella lettera di licenziamento. Tali motivi devono essere indicati non genericamente, perché non possano essere cambiati, con fatti nuovi o elementi diversi, durante il giudizio (principio di immodificabilità della contestazione dei motivi del recesso).

Il ricorso viene respinto, la Corte reputa che sì "è ... carente l'assolvimento dell'onere probatorio del datore di lavoro ma ciò attiene alla fase processuale successiva all'intimazione del recesso".
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