Licenziamento: ok se il principio di immodificabilità del motivo è soddisfatto

Pubblicato il 05 agosto 2013 Con sentenza n. 16987 del 9 luglio 2013, la Cassazione interviene nel ricorso di una impiegata presso uno studio professionale licenziata dal datore a motivo dalla perdita, causata dalla dipendente stessa, di un importante cliente, con la conseguente riduzione dei carichi di lavoro già ridotti per la crisi in atto.

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 604/1966, non può scaturire dal generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma deve sussistere la necessità di soppressione del posto o del reparto cui è addetto il lavoratore licenziato, non per il solo incremento di profitto, ma per fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti.

Inoltre, il datore di lavoro deve dimostrare in giudizio la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti.

Nel caso di specie, la ex dipendente lamentava che non risultavano "in alcun modo intellegibili" i motivi del recesso nella lettera di licenziamento. Tali motivi devono essere indicati non genericamente, perché non possano essere cambiati, con fatti nuovi o elementi diversi, durante il giudizio (principio di immodificabilità della contestazione dei motivi del recesso).

Il ricorso viene respinto, la Corte reputa che sì "è ... carente l'assolvimento dell'onere probatorio del datore di lavoro ma ciò attiene alla fase processuale successiva all'intimazione del recesso".
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy