Licenziamento per giustificato motivo

Pubblicato il 21 ottobre 2016

La Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce, con comunicato del 20 ottobre 2016, ha ricordato che il D.Lgs. n. 23/2015, relativo al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, dispone che al licenziamento dei lavoratori assunti con tale tipologia contrattuale non trovi applicazione l'art. 7 della Legge n. 604/1966.

Conseguentemente, il datore di lavoro che voglia procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - assunti a partire dal 7 marzo 2015 - non è più tenuto ad esperire la procedura di cui all'art. 1, comma 40, della Legge Fornero, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alle Direzioni Territoriali del Lavoro.

Ciò premesso, la DTL rende noto che rimane nella disponibilità delle parti esperire il tentativo bonario di conciliazione ex art. 411 c.p.c. e ss. per la definizione di eventuali controversie riguardanti l'intercorso rapporto di lavoro, il cui iter procedurale è subordinato al ricevimento di apposita istanza.

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