CIGS aree di crisi industriale complessa: novità 2026

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Aggiornate dal Ministero del lavoro, con la circolare n. 3 del 10 febbraio 2026, le indicazioni operative relative alla presentazione delle istanze di cassa integrazione straordinaria ex art. 44, comma 11 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 da parte delle aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e dei successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) e di Accordi di programma.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cd. Jobs Act), ha operato un riordino organico della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per razionalizzare la disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), introducendo limiti temporali certi, criteri uniformi di accesso e una maggiore integrazione con le politiche attive del lavoro.

In tale contesto sistematico si inserisce l’articolo 44, comma 11 bis, del D.lgs. n. 148/2015, che disciplina un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria destinato alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. La disposizione è concepita come misura eccezionale, attivabile in presenza di specifiche condizioni e subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa.

La deroga alla disciplina ordinaria della CIGS

L’elemento qualificante della CIGS per aree di crisi industriale complessa è rappresentato dunque dalla deroga espressa alla disciplina ordinaria prevista dal D.lgs. n. 148/2015.

In particolare, l’articolo 44, comma 11 bis, consente una deroga:

  • all’articolo 4, comma 1, che stabilisce la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edilizio e affini);
  • all’articolo 22, commi 1, 2 e 3, che disciplina le singole durate massime previste per ciascuna causale di intervento straordinario.

La deroga comporta il superamento dei limiti massimi di durata nel quinquennio mobile, consentendo l’autorizzazione di un ulteriore periodo di integrazione salariale anche a favore di imprese che abbiano già esaurito i periodi ordinari di CIGS. Tale possibilità è subordinata alla dichiarazione dell’impresa di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale straordinaria né in base alle disposizioni del D.lgs. n. 148/2015 né in base alle relative norme attuative.

Sotto il profilo temporale, la norma consente la concessione di un ulteriore intervento di CIGS fino a un massimo di dodici mesi per ciascun anno di riferimento. Questo limite annuale rappresenta un elemento centrale della disciplina, in quanto delimita l’intervento straordinario all’interno di un perimetro temporale definito, pur in deroga ai limiti ordinari.

La misura si caratterizza, inoltre, per il collegamento obbligatorio con un piano di recupero occupazionale, che deve prevedere specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione interessata. Tale collegamento rafforza la finalità non meramente assistenziale dello strumento, orientandolo verso la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

Rifinanziamenti successivi e legge di Bilancio 2026

Poiché l’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 prevedeva originariamente uno stanziamento limitato alle annualità 2016 e 2017, la misura non è configurata come intervento strutturale a regime. Per questo motivo, negli anni successivi è stato necessario prevedere specifici rifinanziamenti attraverso le leggi di Bilancio.

Da ultimo, la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, comma 165, ha disposto un ulteriore stanziamento di cento milioni di euro per l’anno 2026 destinato al completamento dei piani di recupero occupazionale già avviati. Le risorse sono poste a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

La medesima disposizione attribuisce all’INPS il compito di effettuare il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa, con obbligo di trasmissione semestrale dei dati al Ministero del lavoro: tale previsione rafforza il presidio sulla sostenibilità finanziaria della misura e garantisce il rispetto del limite delle risorse disponibili.

Ambito di applicazione

La CIGS per aree di crisi industriale complessa, disciplinata dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rappresenta uno strumento straordinario di sostegno al reddito destinato a imprese e lavoratori operanti in specifici contesti territoriali caratterizzati da rilevanti criticità produttive e occupazionali. La corretta individuazione dell’ambito di applicazione, sia sotto il profilo territoriale sia sotto il profilo soggettivo, costituisce un passaggio preliminare essenziale per valutare la legittimità dell’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Ambito territoriale: cosa si intende per area di crisi industriale complessa

L’ambito territoriale della CIGS crisi industriale complessa è definito in modo puntuale dal legislatore: la misura si applica esclusivamente alle imprese operanti in territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

Ai sensi di tale disposizione, il riconoscimento di un’area di crisi industriale complessa avviene in presenza di:

  • situazioni di grave crisi di uno specifico settore industriale con rilevante impatto sull’occupazione;
  • crisi di grandi imprese con effetti significativi sull’indotto;
  • contesti territoriali caratterizzati da elevata concentrazione di imprese in difficoltà.

Il riconoscimento formale avviene mediante decreto del Ministero competente e comporta l’attivazione di strumenti di politica industriale e di sostegno al tessuto produttivo.

Ruolo del Ministero delle imprese e del made in Italy

Nel procedimento di riconoscimento e gestione delle aree di crisi industriale complessa assume un ruolo centrale il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), già Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero infatti:

  • coordina le attività di analisi e valutazione della crisi territoriale;
  • promuove la sottoscrizione degli strumenti di programmazione negoziata;
  • partecipa agli accordi in sede governativa necessari per l’attivazione della CIGS in deroga.

Il coinvolgimento del Ministero delle imprese è espressamente previsto anche nell’ambito della procedura di concessione della CIGS per crisi industriale complessa, che richiede un accordo in sede governativa con la partecipazione del Ministero del lavoro, della Regione interessata e delle Parti sociali.

Accordi di programma

Elemento strutturale della disciplina delle aree di crisi industriale complessa è rappresentato dagli Accordi di programma, strumenti attraverso i quali vengono definiti:

  • gli interventi di reindustrializzazione;
  • le misure di attrazione di nuovi investimenti;
  • le azioni di riconversione produttiva;
  • le politiche attive per il lavoro.

La CIGS per crisi industriale complessa si inserisce in questo quadro programmatorio come misura di sostegno transitorio al reddito, funzionale alla realizzazione degli obiettivi di rilancio economico previsti dall’Accordo di programma. In tale prospettiva, il trattamento non assume una funzione meramente compensativa, ma si integra con una strategia di riqualificazione e rioccupazione dei lavoratori.

Ambito soggettivo

Oltre al requisito territoriale, l’accesso alla CIGS per aree di crisi industriale complessa è subordinato al possesso di specifici requisiti soggettivi, sia in capo all’impresa sia in capo ai lavoratori interessati.

Requisiti soggettivi ex articoli 1 e 20 del D.lgs. 148/2015

La disciplina richiama espressamente gli articoli 1 e 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che individuano:

  • i datori di lavoro destinatari della normativa in materia di integrazione salariale straordinaria;
  • i lavoratori beneficiari del trattamento.

Possono accedere alla misura le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS ordinaria, appartenenti ai settori individuati dalla normativa vigente, e i lavoratori subordinati che abbiano maturato l’anzianità richiesta presso l’unità produttiva interessata.

NOTA BENE: la CIGS per crisi industriale complessa non costituisce uno strumento autonomo rispetto alla disciplina generale, ma si configura come intervento straordinario in deroga, attivabile solo in presenza dei presupposti previsti dalla norma speciale.

Imprese che hanno esaurito la CIGS ordinaria

Uno degli elementi qualificanti della misura è rappresentato dalla possibilità di accesso per imprese che abbiano già fruito dei trattamenti ordinari di integrazione salariale straordinaria fino al limite massimo consentito.

L’articolo 44, comma 11 bis, consente infatti l’autorizzazione di un ulteriore intervento anche quando:

  • l’impresa abbia già raggiunto il limite massimo complessivo di durata nel quinquennio mobile;
  • siano stati integralmente utilizzati i periodi previsti per le singole causali di intervento straordinario.

Questa previsione consente di superare i vincoli ordinari previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 22 del D.lgs. n. 148/2015, configurando la CIGS crisi industriale complessa come uno strumento di salvaguardia in contesti di particolare gravità economica.

Impossibilità di accesso alle causali di cui all’art. 21 D.lgs. 148/2015

Ulteriore condizione per l’accesso al trattamento è la dichiarazione dell’impresa di non poter ricorrere alla CIGS ordinaria né in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 148/2015 né in base alle relative norme attuative.

In particolare, l’impresa deve attestare l’impossibilità di attivare le causali previste dall’articolo 21 del D.lgs. 148/2015, quali:

  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratto di solidarietà.

L’impossibilità può derivare:

  • dall’assenza dei requisiti sostanziali richiesti per l’autorizzazione;
  • dall’esaurimento dei periodi massimi di fruizione;
  • dal mancato rispetto delle condizioni previste per le singole fattispecie.

La dichiarazione assume rilievo centrale nell’istruttoria amministrativa, in quanto legittima il ricorso allo strumento derogatorio e deve essere adeguatamente motivata nella relazione tecnica allegata all’istanza.

Durata massima del trattamento

L’articolo 44, comma 11 bis, del D.lgs. 148/2015 prevede che il trattamento possa essere concesso per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun anno di riferimento.

Il limite annuale deve essere interpretato in modo rigoroso. Ciò significa che:

  • il periodo non può eccedere i dodici mesi nell’ambito dell’annualità finanziaria considerata;
  • eventuali proroghe richiedono un nuovo stanziamento e una nuova base normativa.

La previsione del limite annuale è coerente con la natura non strutturale della misura, che dipende da rifinanziamenti periodici disposti dalle leggi di Bilancio.

Condizioni di accesso e dichiarazione aziendale

L’accesso alla CIGS per aree di crisi industriale complessa è subordinato a condizioni stringenti.

  1. Stipula di un accordo in sede governativa, con la partecipazione del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione interessata e delle Parti sociali.
  2. Presentazione di un piano di recupero occupazionale, contenente percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione.
  3. Dichiarazione espressa dell’impresa di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
  4. Quantificazione preventiva dell’onere finanziario, secondo i parametri indicati annualmente dall’INPS.

La dichiarazione aziendale relativa all’impossibilità di ricorso alla CIGS ordinaria rappresenta un presupposto essenziale per la legittimità dell’intervento. Tale dichiarazione deve essere dettagliata e supportata da elementi oggettivi, al fine di consentire alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali di verificare la sussistenza dei requisiti normativi.

Novità 2026: gestione accentrata delle risorse e superamento del riparto regionale

La circolare introduce un rilevante aggiornamento procedurale in materia di CIGS per aree di crisi industriale complessa, con particolare riferimento alla gestione delle risorse finanziarie stanziate dalla legge di Bilancio 2026. L’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha infatti modificato l’impianto operativo previgente, eliminando il meccanismo di riparto preventivo delle risorse tra le Regioni e introducendo una gestione accentrata a livello nazionale.

Questa innovazione incide direttamente sulle modalità di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e richiede un’attenta valutazione da parte di imprese, consulenti del lavoro e professionisti del settore giuslavoristico.

Eliminazione del decreto interministeriale di riparto

Fino alle annualità precedenti, l’accesso alla CIGS crisi industriale complessa era subordinato all’emanazione di un decreto interministeriale di riparto delle risorse tra le singole Regioni. Tale decreto, adottato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabiliva la quota di stanziamento destinata a ciascun territorio.

Con la legge di Bilancio 2026, questo passaggio è stato eliminato. La norma non prevede più la suddivisione preventiva dei fondi su base regionale. Di conseguenza, non è più necessario verificare la disponibilità residua delle risorse assegnate alla singola Regione.

Superamento della distribuzione preventiva delle risorse tra Regioni

Il superamento della distribuzione preventiva comporta un cambio di paradigma. Le risorse stanziate per il 2026, pari a 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, costituiscono un plafond unico nazionale.

Ciò significa che:

  • non esistono più quote regionali predefinite;
  • non rileva l’eventuale esaurimento delle risorse di una specifica Regione;
  • la verifica finanziaria riguarda esclusivamente la capienza complessiva della dotazione nazionale.

La gestione centralizzata elimina le disparità territoriali che potevano derivare da una ripartizione preventiva non pienamente aderente al fabbisogno effettivo. In precedenza, infatti, alcune Regioni potevano esaurire rapidamente le risorse assegnate, mentre altre registravano residui inutilizzati.

Dal punto di vista operativo, la novità comporta conseguenze significative per le imprese che intendono richiedere la CIGS per area di crisi industriale complessa.

In particolare:

  • l’impresa non deve più verificare la disponibilità delle risorse regionali prima della stipula dell’accordo governativo;
  • la sostenibilità finanziaria del trattamento è valutata con riferimento alla dotazione nazionale residua;
  • assume rilievo determinante la tempestività nella presentazione dell’istanza.

Logica della gestione accentrata

La scelta del legislatore di introdurre una gestione accentrata delle risorse CIGS crisi industriale complessa 2026 risponde a una logica di razionalizzazione amministrativa e di maggiore efficienza nell’impiego delle risorse pubbliche.

Verifica della capienza sulla dotazione complessiva nazionale

La circolare chiarisce che, ai fini dell’autorizzazione del trattamento, l’Amministrazione non deve più accertare la disponibilità di fondi in capo alla singola Regione, ma deve esclusivamente verificare la capienza della dotazione finanziaria complessiva prevista dalla legge di Bilancio.

La verifica avviene:

  • in sede di istruttoria presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali;
  • sulla base della quantificazione dell’onere finanziario indicata nell’accordo governativo e nella relazione tecnica aziendale;
  • in coordinamento con i dati di monitoraggio trasmessi dall’INPS.

Questo modello rafforza il principio di unitarietà della gestione e consente un controllo più efficace sull’andamento della spesa.

Superamento delle criticità segnalate dalla Corte dei conti

La gestione accentrata tiene conto anche delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito alla necessità di evitare fenomeni di sovrastima del fabbisogno regionale.

In passato, la ripartizione preventiva poteva generare:

  • assegnazioni superiori alle esigenze effettive di alcune Regioni;
  • formazione di residui non utilizzati;
  • rigidità nella riallocazione delle risorse.

Con il nuovo modello, le risorse vengono utilizzate in funzione delle domande effettivamente presentate e autorizzate, garantendo una maggiore coerenza tra stanziamento e fabbisogno reale.

Aree di crisi interregionali

Un ulteriore elemento che giustifica la gestione accentrata è rappresentato dalla presenza di aree di crisi industriale complessa che coinvolgono territori ubicati in più Regioni.

In tali ipotesi, il precedente sistema di riparto poteva generare complessità applicative, poiché l’area oggetto di intervento non coincideva con un unico ambito amministrativo regionale. La gestione centralizzata supera tale criticità, assicurando un trattamento uniforme alle imprese operanti in contesti territoriali interregionali.

Ordine cronologico di autorizzazione

La nuova impostazione finanziaria incide anche sulle modalità di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Istruttoria presso la Direzione generale ammortizzatori sociali

La competenza istruttoria resta in capo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali - Divisione III del Ministero del lavoro, che:

  • verifica la sussistenza dei requisiti normativi;
  • controlla la completezza della documentazione allegata;
  • accerta la congruità della quantificazione dell’onere finanziario;
  • autorizza il trattamento nei limiti delle risorse disponibili.

La gestione accentrata rafforza il ruolo della Direzione generale quale snodo unico del procedimento autorizzatorio.

Priorità in base alla data di presentazione dell’istanza

Elemento centrale del nuovo assetto è inoltre il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

La circolare specifica che le domande di CIGS per crisi industriale complessa vengono esaminate e autorizzate secondo la sequenza temporale di ricezione. Ciò implica che:

  • la data di presentazione dell’istanza assume rilievo determinante ai fini della priorità;
  • l’esaurimento del plafond nazionale può comportare il rigetto delle domande successive;
  • la tempestività procedurale diventa un fattore strategico.

Per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, la corretta pianificazione delle fasi negoziali (accordo governativo e accordo regionale) e la rapida trasmissione dell’istanza alla Direzione generale ammortizzatori sociali rappresentano elementi decisivi per l’accesso al trattamento.

Procedura

Presupposto imprescindibile per l’accesso alla CIGS per crisi industriale complessa è la stipula di uno specifico accordo governativo in sede ministeriale. Tale accordo non costituisce un adempimento formale, ma rappresenta il fulcro del procedimento autorizzatorio.

L’accordo deve essere sottoscritto presso il Ministero del lavoro nell’ambito di un esame congiunto che coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali e sociali.

Soggetti coinvolti

La disciplina prevede la partecipazione obbligatoria dei seguenti soggetti:

  • Ministero del lavoro, competente per la gestione del procedimento e per l’autorizzazione del trattamento.
  • Ministero delle imprese e del made in Italy, in ragione del collegamento tra la misura di integrazione salariale e gli interventi di politica industriale nelle aree di crisi.
  • Regione interessata, titolare delle competenze in materia di politiche attive del lavoro e parte essenziale nella definizione del piano di recupero occupazionale.
  • Parti sociali, rappresentative dei lavoratori e dell’impresa, coinvolte nella definizione delle modalità di gestione delle sospensioni o riduzioni di attività.

La presenza congiunta di tali soggetti riflette la natura integrata della misura, che combina strumenti di sostegno al reddito e politiche di rilancio produttivo.

L’accordo governativo assume una funzione triplice:

  1. formalizza l’intesa tra impresa e rappresentanze sindacali;
  2. coordina l’intervento con le strategie di sviluppo territoriale;
  3. consente la verifica preventiva della sostenibilità finanziaria.

Contenuto obbligatorio dell’accordo

La circolare n. 3 del 10 febbraio 2026 pone particolare attenzione al contenuto dell’accordo governativo, che deve includere elementi essenziali ai fini della successiva autorizzazione del trattamento.

Tra gli aspetti obbligatori rientrano:

  • la descrizione della situazione aziendale e delle cause che determinano il ricorso alla CIGS per crisi industriale complessa;
  • il numero dei lavoratori coinvolti e la percentuale di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
  • la durata del trattamento richiesta;
  • la quantificazione dell’onere finanziario complessivo.

Quantificazione dell’onere finanziario

Uno degli elementi centrali dell’accordo è la quantificazione dell’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento. Tale quantificazione deve essere effettuata dall’impresa in modo analitico e coerente con i dati occupazionali effettivi.

La stima deve tenere conto infatti:

  • del numero dei lavoratori interessati;
  • della percentuale di riduzione oraria;
  • della durata del periodo richiesto;
  • di eventuali rotazioni del personale.

La correttezza della quantificazione è determinante, poiché costituisce la base per la verifica della disponibilità delle risorse stanziate a livello nazionale.

La quantificazione dell’onere finanziario deve essere effettuata sulla base  dei parametri annualmente indicati dall’INPS, che consentono di determinare l’importo teorico del trattamento di integrazione salariale e gli oneri contributivi connessi.

La quantificazione dell’onere è inoltre funzionale alla verifica preventiva della copertura finanziaria. In base alla disciplina vig ente per il 2026, la capienza deve essere accertata con riferimento alla dotazione nazionale complessiva, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026.

La verifica preventiva consente dunque di:

  • evitare autorizzazioni in assenza di risorse disponibili;
  • garantire il rispetto del limite di spesa fissato dalla legge di Bilancio;
  • assicurare una gestione coerente con i dati di monitoraggio trasmessi dall’INPS.

Solo a seguito di tale verifica, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali può procedere all’adozione del decreto di autorizzazione.

Deroga agli articoli 24 e 25 del D.lgs. 148/2015

La procedura di accesso alla CIGS per area di crisi industriale complessa si colloca in un regime di deroga anche sotto il profilo procedurale.

La circolare chiarisce che, considerata la peculiarità della fattispecie, il trattamento si pone in deroga agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che disciplinano rispettivamente:

  • la procedura di consultazione sindacale per la CIGS ordinaria;
  • le modalità di presentazione della domanda.

Nel regime ordinario, infatti, la procedura di consultazione sindacale prevede termini e modalità rigidamente definiti. Nel caso della CIGS crisi industriale complessa, invece, la consultazione si svolge nell’ambito dell’accordo governativo in sede ministeriale.

Questa configurazione comporta alcune specificità:

  • la consultazione avviene in un contesto istituzionale coordinato dal Ministero del lavoro;
  • il confronto sindacale si integra con la definizione delle misure di politica industriale e delle politiche attive del lavoro;
  • l’accordo finale assume valore sostitutivo rispetto alla procedura ordinaria.

La presenza della Regione e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy amplia dunque il perimetro del confronto, che non si limita agli aspetti occupazionali immediati, ma considera anche le prospettive di rilancio produttivo.

Come presentare l’istanza: documentazione e termini

L’istanza di CIGS per crisi industriale complessa deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali - Divisione III del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro trenta giorni dalla stipula dell’accordo in sede ministeriale.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo governativo e deve essere considerato un termine sostanzialmente perentorio. La presentazione oltre tale termine può determinare criticità istruttorie e compromettere l’accesso al trattamento.

L’istanza di CIGS per area di crisi industriale complessa deve essere corredata da un insieme articolato di documenti, espressamente indicati dalla circolare. La completezza della documentazione costituisce presupposto per l’avvio dell’istruttoria.

Relazione tecnica

La relazione tecnica rappresenta il documento centrale dell’istanza. Essa deve contenere informazioni puntuali e dettagliate sulla situazione aziendale e sulle motivazioni che giustificano il ricorso al trattamento straordinario.

L’impresa deve rendere un’espressa dichiarazione di impossibilità di accedere ad altro trattamento di CIGS, sia ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, sia in base alle relative norme attuative.

La dichiarazione non può essere generica ma deve indicare in modo analitico:

  • se l’impresa ha già esaurito la durata massima dei trattamenti nel quinquennio mobile;
  • se sono stati integralmente utilizzati i periodi riferiti alle singole causali;
  • le ragioni per cui non risultano applicabili ulteriori strumenti ordinari.

Motivazioni riferite alle causali di cui all’art. 21 D.lgs. 148/2015

La relazione tecnica deve specificare le motivazioni in riferimento alle causali di cui all’articolo 21 del D.lgs. 148/2015, vale a dire:

  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratto di solidarietà.

L’impresa deve chiarire perché non ricorrono i presupposti per l’attivazione di tali causali oppure perché i relativi periodi risultano esauriti. Tale analisi consente all’Amministrazione di verificare la legittimità del ricorso allo strumento derogatorio previsto per le aree di crisi industriale complessa.

Quantificazione dettagliata dei costi

Un ulteriore elemento essenziale è la quantificazione dettagliata dei costi del trattamento richiesto. La stima deve essere analitica e parametrata:

  • al numero dei lavoratori coinvolti;
  • alla percentuale di riduzione o sospensione dell’attività;
  • alla durata complessiva del periodo richiesto;
  • ad eventuali rotazioni del personale.

La quantificazione deve essere coerente con i dati indicati nell’accordo governativo e nell’elenco nominativo dei lavoratori.

Parametrizzazione secondo indicazioni INPS

La determinazione dell’onere finanziario deve essere effettuata secondo i parametri annualmente indicati dall’INPS. L’utilizzo dei parametri ufficiali garantisce uniformità nella stima e consente al Ministero di effettuare la verifica preventiva della copertura finanziaria.

La mancata conformità ai parametri INPS può comportare richieste di integrazione o rettifica.

Piano di recupero occupazionale

Il piano di recupero occupazionale costituisce un elemento strutturale della CIGS per crisi industriale complessa. L’accesso al trattamento è subordinato infatti alla presentazione di un piano che integri il sostegno al reddito con misure di politica attiva del lavoro.

Percorsi di politiche attive concordati con la Regione

Il piano deve prevedere specifici percorsi di politiche attive concordati con la Regione interessata. Tali percorsi possono includere:

  • attività di formazione e riqualificazione professionale;
  • orientamento e bilancio delle competenze;
  • incentivi alla ricollocazione;
  • misure di accompagnamento alla nuova occupazione.

La concertazione con la Regione è essenziale, poiché le politiche attive rientrano nelle competenze regionali.

Il piano deve inoltre indicare in modo chiaro gli obiettivi di riqualificazione e rioccupazione dei lavoratori coinvolti. Gli obiettivi devono essere realistici e coerenti con il contesto produttivo territoriale.

È opportuno specificare:

  • il numero di lavoratori destinatari delle misure;
  • le competenze da sviluppare;
  • le prospettive di reinserimento nel mercato del lavoro.

Tempistiche e strumenti di monitoraggio

La circolare richiede che il piano indichi le tempistiche di attuazione e gli strumenti di monitoraggio delle azioni intraprese. Il monitoraggio consente di verificare l’effettiva realizzazione delle attività previste e l’impatto occupazionale.

Relazione di monitoraggio in caso di istanze reiterate

Nel caso in cui l’impresa presenti istanze reiterate in annualità successive, deve essere allegata una relazione di monitoraggio relativa alle attività svolte nell’anno precedente. Tale documento consente all’Amministrazione di valutare la coerenza tra gli impegni assunti e le azioni effettivamente realizzate.

Verbale di accordo governativo

All’istanza deve essere allegato il verbale di accordo governativo, stipulato presso il Ministero del Lavoro con la partecipazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, della Regione e delle Parti sociali.

Il verbale rappresenta il presupposto formale per l’accesso al trattamento e deve riportare:

  • i contenuti essenziali dell’intesa;
  • la durata del trattamento;
  • il numero dei lavoratori coinvolti;
  • la quantificazione dell’onere finanziario.

Verbale di accordo regionale

Deve essere allegato anche il verbale di accordo regionale, nel quale sono dettagliate le misure di politica attiva da attuare in favore dei lavoratori interessati. Il verbale regionale deve essere coerente con il piano di recupero occupazionale presentato dall’impresa.

Elenco nominativo dei lavoratori

L’istanza deve includere un elenco nominativo dei lavoratori interessati al trattamento in formato Excel, secondo le modalità indicate dall’Amministrazione.

Per ciascun lavoratore deve essere inoltre indicata la percentuale oraria di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La precisione di tali dati è essenziale per la corretta determinazione dell’onere finanziario.

Informativa privacy e consenso al trattamento dati

È obbligatorio allegare l’informativa privacy e il consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritti dai lavoratori interessati, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Pagamento diretto INPS in caso di difficoltà finanziarie

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, l’impresa può richiedere il pagamento diretto delle spettanze da parte dell’INPS.

In tale ipotesi, l’istanza deve essere trasmessa anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle condizioni economiche dell’impresa.

La verifica avviene ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 148/2015, che disciplina le condizioni per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Coordinamento con la legge di Bilancio 2025 e regime transitorio

La circolare chiarisce che i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi industriale complessa con decorrenza iniziale nel 2025 devono essere gestiti in applicazione della normativa vigente per tale annualità, anche qualora il decreto di autorizzazione venga adottato in un momento successivo.

Per l’anno 2025 trova infatti applicazione l’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha disposto lo stanziamento delle risorse necessarie al finanziamento della CIGS per aree di crisi industriale complessa per l’annualità di riferimento.

La norma ha garantito la prosecuzione dello strumento in deroga previsto dall’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, confermandone la natura non strutturale e subordinata a rifinanziamenti annuali.

La circolare precisa che tutte le autorizzazioni relative a trattamenti riferiti ad accordi stipulati con decorrenza iniziale nel 2025 devono essere imputate alle risorse stanziate per il 2025, a prescindere dalla data in cui viene formalmente adottato il decreto di autorizzazione ministeriale.

Imputazione delle risorse all’annualità di riferimento

L’imputazione delle risorse deve essere effettuata in base all’anno di decorrenza iniziale del trattamento e non in base all’anno di emanazione del decreto autorizzativo.

In termini operativi, ciò comporta che:

  • un accordo governativo stipulato nel 2025, con decorrenza del trattamento nel medesimo anno, deve essere finanziato con le risorse stanziate per il 2025;
  • l’eventuale ritardo nell’adozione del decreto non incide sull’annualità di imputazione;
  • le risorse stanziate per il 2026 non possono essere utilizzate per coprire trattamenti con decorrenza iniziale nel 2025.

Questo criterio evita sovrapposizioni tra stanziamenti di annualità diverse e garantisce il rispetto del limite di spesa fissato dalle leggi di Bilancio.

Dal punto di vista gestionale, è quindi essenziale che l’impresa indichi in modo chiaro la decorrenza iniziale del trattamento nell’accordo governativo e nella domanda di autorizzazione. La data di decorrenza costituisce infatti il parametro determinante per l’individuazione della copertura finanziaria.

Assenza della mobilità in deroga nel 2026

Un ulteriore profilo di rilievo nel coordinamento tra annualità riguarda la disciplina della mobilità in deroga: la circolare evidenzia che l’attuale legge di Bilancio non autorizza, per il 2026, il trattamento di mobilità in deroga, per cui le risorse stanziate sono destinate esclusivamente alla CIGS per aree di crisi industriale complessa.

Utilizzo delle risorse esclusivamente per la CIGS crisi industriale complessa

L’assenza della mobilità in deroga per il 2026 determina una concentrazione delle risorse finanziarie sulla sola misura della CIGS crisi industriale complessa.

In termini pratici:

  • le risorse stanziate per il 2026 non possono essere destinate ad altri strumenti di sostegno al reddito;
  • il plafond di 100 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è integralmente dedicato al completamento dei piani di recupero occupazionale connessi alla CIGS per crisi industriale complessa;
  • eventuali richieste riferite ad altre misure non trovano copertura nell’ambito della disciplina vigente per il 2026.

Dal punto di vista sistematico, la mancata previsione della mobilità in deroga evidenzia l’intenzione del legislatore di privilegiare strumenti che mantengano il rapporto di lavoro in essere e che siano integrati con percorsi di riqualificazione e politiche attive del lavoro.

Riassumendo

Elemento

Anno 2025

Anno 2026

Riferimento normativo

Art. 1, comma 189, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)

Art. 1, comma 165, Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)

Stanziamento risorse

Stanziamento dedicato per il 2025

100 milioni di euro

Fondo di finanziamento

Fondo sociale per occupazione e formazione

Fondo sociale per occupazione e formazione

Riparto regionale

Previsto secondo disciplina precedente

Non previsto – gestione accentrata nazionale

Imputazione delle risorse

In base alla decorrenza del trattamento nel 2025

In base alla decorrenza del trattamento nel 2026

Mobilità in deroga

Possibile nei limiti della normativa vigente 2025

Non prevista per il 2026

Durata massima trattamento

Fino a 12 mesi per anno di riferimento

Fino a 12 mesi per anno di riferimento

Verifica capienza finanziaria

Su stanziamento annuale 2025

Su dotazione nazionale complessiva 2026

Ordine di autorizzazione

Secondo procedura ministeriale

Ordine cronologico di presentazione delle istanze

Allegati

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