Licenziamento per scarso rendimento previa affissione di Codice disciplinare

Pubblicato il 12 agosto 2022

Inefficace il licenziamento disciplinare per scarso rendimento senza la preventiva affissione del Codice disciplinare.

E' la conclusione cui è giunta la Corte d'appello - poi confermata in Cassazione - nell'ambito di una vicenda che vedeva contrapposti una Srl e un dipendente il quale, dopo aver ricevuto varie contestazioni disciplinari per scarso rendimento, era stato licenziato con preavviso.

Lo stesso era stato raggiunto da addebito disciplinare con cui gli si rimproverava "una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata", unitamente alla recidiva specifica.

Da quanto emerso in primo grado, i rendimenti del lavoratore, invalido civile al 50% ma giudicato idoneo alla mansione assegnata, erano pari o inferiori al 50% rispetto alla media produttiva del reparto.

La Corte territoriale, tuttavia, aveva rilevato che la contestazione pervenuta al medesimo aveva ad oggetto la violazione, non di doveri fondamentali o del cosiddetto "minimo etico", ma di una specifica regola tecnica di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall'azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni.

Ciò considerato, parte datoriale avrebbe dovuto preliminarmente informare i dipendenti della rilevanza disciplinare della violazione della regola citata, mediante affissione di Codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.

Si trattava di un adempimento non irrilevante nel caso esaminato, in cui la medesima condotta era già stata oggetto di sei precedenti contestazioni e corrispondenti sanzioni.

L'obbligo di preventiva pubblicazione, del resto, era riferito anche alla previsione della recidiva specifica, idonea a determinare la progressione sanzionatoria, nel senso di legittimare l'irrogazione di una sanzione estintiva e non più solo conservativa.

Nella vicenda in esame, tuttavia, l'onere di preventiva pubblicazione del Codice di disciplina non era stato assolto dal datore e ciò bastava per ritenere il recesso "inefficace".

Codice disciplinare non pubblicato? Recesso inefficace

La società si era rivolta alla Suprema corte, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione di legge.

Secondo la ricorrente, la Corte di gravame aveva errato laddove aveva affermato che l'allegazione di mancata affissione del Codice disciplinare fosse pacifica.

Affissione del Codice disciplinare: onere della prova al datore

Doglianza che la Corte di cassazione ha ritenuto non meritevole di accoglimento: in tema di sanzioni disciplinari - si legge nel testo della ordinanza n. 24722 dell'11 agosto 2022 - nei casi in cui le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche o di mercato e al grado di elasticità nella relativa applicazione, l'ambito e i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei dipendenti, secondo le prescrizioni dell'art. 7 Statuto dei lavoratori.

Era corretto, ciò posto, che la Corte di merito avesse addossato al datore l'onere della prova circa la preventiva affissione del codice e, ritenendo tale onere non assolto, avesse concluso per l'inefficacia del licenziamento disciplinare irrogato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Rimborso Iva trimestrale: scadenza

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy