Licenziamento via email

Pubblicato il 13 dicembre 2017

E’ legittima la comunicazione del licenziamento inviata via mail al lavoratore.

Così ha sentenziato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29753 del 12 dicembre 2017, ricordando di aver già chiarito (vedi Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2007, n. 23061), con principio relativo all'interpretazione dell'articolo 2 della Legge 604/1996 ma estensibile alle clausole contrattuali di analogo tenore, che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità.

D’altra parte, il requisito della comunicazione per iscritto nel caso di specie era stato assolto in quanto non solo con comunicazione via mail la società aveva trasmesso in allegato l'atto di licenziamento, ma detta comunicazione era stata di fatto ricevuta dal lavoratore, come emerge dal contenuto delle successive e-mail da lui inviate ai suoi colleghi di lavoro, nelle quali lo stesso partecipava la cessazione del suo rapporto di lavoro alla data ivi indicata.

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