Licenziato il dipendente che si attribuisce più ore di quelle spettanti

Pubblicato il 19 ottobre 2021

Legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che abbia consapevolmente violato le regole aziendali vigenti in tema di corretta quantificazione dei compensi da elargire al personale dipendente.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 28626 del 18 ottobre 2021, ha confermato la decisione di rigetto dell’impugnazione promossa da una dipendente raggiunta da recesso disciplinare per aver indicato, per sé e per il suo responsabile, un numero di ore lavorate superiore rispetto a quello risultante dalle rilevazioni interne.

La società, in particolare, aveva adottato una politica aziendale finalizzata al sistematico recupero delle ore lavorate in eccedenza rispetto al limite contrattualmente fissato mediante la fruizione di permessi o riposi compensativi.

In tale contesto, era emerso che la ricorrente, approfittando del ruolo fiduciario rivestito all’interno dell’assetto organizzativo, si era arrogata il potere di attribuire a sé e ad un collega, suo responsabile, un numero di ore remunerabili superiore a quello previamente concordato con la parte datoriale. Ciò, in violazione delle suddette regole e in assenza di alcuna autorizzazione.

Ricostruzione di fatto, sindacabilità in sede di legittimità

La Suprema corte, nel rigettare le doglianze promosse dalla lavoratrice rispetto alla decisione di merito, confermativa del licenziamento, ha ritenuto corretta la decisione della Corte di seconda istanza.

In primo luogo, ha ricordato come la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito sia sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia affetta da vizi giuridici oppure se manchi del tutto o sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente e immediatamente inconciliabili e incomprensibili.

Per contro, non può parlarsi di un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest’ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e, quindi, anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai vizi sopra detti.

Nel caso in esame – hanno sottolineato gli Ermellini - la Corte territoriale aveva correttamente dato conto del proprio convincimento procedendo con un ampio scrutinio delle acquisizioni probatorie, senza trascurare alcun dato, come invece dedotto dalla ricorrente.

Di fatto, i motivi alla base del ricorso si traducevano nella pretesa di revisione dei convincimenti espressi dalla Corte d’appello, tesa a conseguire una nuova valutazione e un diverso apprezzamento dei fatti, inammissibile e non concessa perché estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità.

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