Display di servizio per messaggi no vax? Conducente di bus licenziato

Pubblicato il 14 marzo 2023

Licenziamento senza preavviso per il conducente di bus che si sia appropriato del display di servizio per manifestare il proprio pensiero no vax, distogliendo il mezzo dal normale servizio di linea.

E' stato definitivamente confermato, dalla Cassazione, il recesso per giusta causa che un'azienda di trasporti aveva comminato ad un autista no vax, il quale, durante un suo turno di servizio, aveva utilizzato il sistema di bordo per la tabellazione della vettura aziendale per divulgare il proprio pensiero contro la vaccinazione, in maniera peraltro scurrile, ossia un messaggio non attinente lo svolgimento del servizio di linea, con gravi ripercussioni sulla reputazione e l’immagine aziendale.

Nella lettera di contestazione, gli era stato addebitato di aver abusato, come incaricato di un pubblico servizio, dei mezzi e strumenti aziendali messi a disposizione nell’esercizio delle sue finzioni e di aver arbitrariamente distolto il mezzo aziendale dal normale servizio di linea, non rendendo identificabile la linea del bus e pregiudicandone, così, il possibile utilizzo da parte dell’utenza.

Secondo la datrice, inoltre, lo stesso aveva recato pregiudizio all'immagine e reputazione aziendale, oltre ad aver violato, con la pubblicazione in Facebook di un post con allegata foto del display, la riservatezza delle notizie e la corretta gestione delle informazioni personali nonché lo stesso codice etico aziendale.

L'uomo si era rivolto alla Suprema corte dopo che Corte d'appello e Tribunale avevano respinto la sua impugnativa al licenziamento: anche in sede di legittimità, tuttavia, i suoi rilievi sono stati disattesi.

Appropriazione di bene aziendale e alterazione di documento di trasporto

Con ordinanza n. 7293 del 13 marzo 2023, la Sezione lavoro della Cassazione ha ritenuto, in primo luogo, che la Corte di gravame avesse correttamente escluso che la condotta complessivamente addebitata al lavoratore potesse essere riduttivamente ricondotta a quella prevista dall’art. 42 del RD n. 148/1931, sanzionabile solo con la sospensione dal servizio.

Il comportamento del dipendente, nella specie, era stato correttamente considerato quale appropriazione, sia pure temporanea, di un bene aziendale affidato al lavoratore e quale alterazione di “documento di trasporto”.

Il display dell'autobus, infatti, aveva senza dubbio la natura di “documento di trasporto (come specificato dalla contrattazione collettiva) atteso che esso serviva a rendere pubbliche e visibili agli utenti le indicazioni che devono essere riportate nel “foglio di viaggio” contenente, appunto, il tipo di servizio svolto, l’itinerario principale e la indicazione della società che eroga il servizio.

Di tale strumento il dipendente si era appropriato per uso personale e di per sé detta condotta era sussumibile in una delle ipotesi per la quale era prevista la sanzione del recesso senza preavviso.

Per quanto riguarda il parametro della giusta causa, la gravità del fatto contestato era stata adeguatamente valutata non solo considerando le condotte previste quali causa di licenziamento in tronco dal Contratto collettivo applicabile (CCNL Autoferrotranvieri), ma anche vagliando l’affermazione di scherno, sprezzante e fortemente denigratoria, manifestata dal lavoratore nello stesso contesto temporale, nei confronti della propria azienda.

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