Licenziato per giusta causa? Diritto a monetizzare le ferie non godute

Pubblicato il 18 luglio 2023

Va escluso che il licenziamento disciplinare senza preavviso determini il venir meno del diritto del lavoratore a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per il periodo anteriore alla cessazione dell’impiego.

Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 19659 dell'11 luglio 2023.

Diritto alle ferie

Il dipendente - ha puntualizzato la Suprema corte - ha diritto al godimento delle ferie maturate e, in mancanza, a percepire un’indennità sostitutiva delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

Il datore di lavoro, in tale contesto, per evitare di dover pagare il relativo importo, deve dimostrare di avere invitato il dipendente a godere del periodo di congedo, se necessario formalmente, e di averlo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che detto congedo sia ancora idoneo ad apportare all’interessato il riposo ed il relax, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Il fatto che, poi, in seguito alla commissione di reati, il lavoratore sia sospeso dal servizio e, quindi, licenziato, non può incidere sul periodo di riposo precedentemente maturato.

Il diritto alle ferie, difatti, è correlato all’espletamento della prestazione lavorativa, avvenuto fino al momento della citata sospensione.

Prova datoriale

E' la parte datoriale che deve provare di avere messo in condizione il dipendente di godere del congedo nel periodo durante il quale lo stesso avrebbe dovuto usufruirne.

In assenza di tale prova, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva.

Licenziamento senza preavviso

Sulla base di tali assunti, gli Ermellini hanno giudicato fondato il motivo di doglianza sollevato dall'ex dipendente di un'azienda il quale, dopo essere stato licenziato senza preavviso, aveva chiesto di vedersi corrispondere il compenso sostitutivo delle ferie e delle giornate di riposo maturate ma non fruite.

La Corte territoriale, nella specie, aveva del tutto omesso di compiere l’accertamento imposto dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi limitata a prendere atto di una prassi seguita dall’Amministrazione interessata, senza verificare se la stessa avesse dimostrato di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo avvisato che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

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