Licenziato per uso eccessivo facebook

Pubblicato il 22 giugno 2016

E’ da considerare legittimo, e non ritorsivo, il licenziamento per giusta causa che venga irrogato al lavoratore per indebito ed eccessivo utilizzo del computer dell’ufficio per motivi personali estranei al contenuto dell’attività lavorativa.

Una condotta di tal genere integra una violazione degli obblighi di diligenza e buona fede nell’espletamento della prestazione lavorativa da parte del dipendente e non può, dunque, ritenersi legittima.

Sono queste le considerazioni che si evincono dalla sentenza n. 782 depositata il 13 giugno 2016 con cui il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso di una segretaria avverso il licenziamento inflittole dal datore di lavoro e che lei assumeva come “ritorsivo”.

Uso Pc per attività estranee attività lavorativa

Nella specie, il datore aveva provveduto al recesso dal rapporto di lavoro successivamente alla scoperta effettuata di circa 6mila accessi dal computer aziendale, in 18 mesi lavorativi, ad opera della dipendente, a social network (facebook), giochi, musica ed altre attività tutte estranee allo svolgimento dell’attività lavorativa della medesima.

Secondo l’organo giudicante, la semplice stampa depositata in atti dal datore della cronologia e del tipo di accesso ad internet dal computer della segretaria, non richiedeva l’istallazione di alcun dispositivo di controllo e non implicava la violazione della privacy della lavoratrice trattando dati che vengono registrati da qualsiasi pc e che, nel caso esaminato, erano stati stampati al solo fine di verificare l’utilizzo di uno strumento messo a disposizione del dipendente per l’esecuzione della prestazione.

Inoltre, non poteva ipotizzarsi nemmeno una violazione dell’articolo 4 della Legge n. 300/1970, trattandosi di attività di controllo non della produttività ed efficienza, ma attinenti a condotte estranee alla prestazione.

 

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